VAPORE SATURO SECCO

E’ un apparecchio per la sanificazione a vapore rapido, per uso frequente, ideale per tutte le superfici e i tessuti e che utilizza solo acqua di rubinetto e laddove necessario l specifico sanificante HPMed. Progettato e costruito interamente in Italia, è ideale per i piccoli ambienti, quali uffici, ambulatori, negozi, cabine, studi, centri estetici, automobili…

Il sistema è brevettato per la sanificazione a vapore sviluppato in collaborazione con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia e dedicato alla disinfezione degli ambienti a rischio di contaminazione biologica.

L’efficacia virucida è stata valutata secondo normativa europea EN 14476.
(prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell’attività virucida in area medica).

La tecnologia brevettata Superheated Chamber genera all’interno dell’erogatore un vapore saturo secco surriscaldato che raggiunge una temperatura in uscita fino a 180°C in grado di ucci­dere fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore. Il vapore è quasi del tutto privo di particelle liquide e fuoriesce sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da disinfettare, che asciugheranno rapidamente. 

Vapore Saturo Secco viene definito come vapore esente da micro gocce d’acqua. Si ottiene con caldaie che generano calore ra i 140° e i 180°. La qualità del vapore dipende dalla temperatura di erogazione. Più è alta la temperatura, minore è l’umidità. Il vapore saturo secco a 180° ha il più alto potere igienizzante. La disinfezione avviene quindi senza contatto e può essere indirizzato anche negli angoli più difficili. Qualora necessario in fase di erogazione il vapore viene miscelato al deter­gente HPMed che ne completa l’azione disinfettante. HPMed agisce infatti come coadiuvante dell’azione sanificante del vapore, può essere utilizzato in presenza di persone e animali ed è efficace contro i cattivi odori. Pertanto non sarà necessario chiudere il negozio, e aspettare tempi lunghi per riaprire.

Inoltre senza la nebulizzazione di agenti chimici negli ambienti tutto rimarrà pulito e pronto all’uso. A seguito del trattamento rilasciamo la certificazione di avvenuta sanificazione con allegata la certificazione della macchina e i relativi test di efficacia contro virus.

SENZA USO DI INSETTICIDI E SOSTANZE CHIMICHE.

IN POCHI SECONDI, ABBATTE LA CARICA BATTERICA, FUNGINA E VIRALE.

SICURO: LA MISCELA DI VAPORE HPMED PUÒ ESSERE EROGATA IN PRESENZA DI PERSONE.

RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE E DI AZIONE.

NESSUN CONTATTO CON LE SUPERFICI = NESSUN RISCHIO DI CONTAMINAZIONE.

METODO UNIVERSALE PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE.

NON PROVOCA ALCUN DANNO ALLE SUPERFICI.

AZIONE TOTALE: RAGGIUNGE ANCHE GLI ANGOLI MENO ACCESSIBILI.

EVAPORA SUBITO, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E SENZA LASCIARE RESIDUI.

Contrasto e contenimento della diffusione del Coronvirus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Coronavirus. Ognuno deve fare la sua parte per il contenimento del contagio da Covid 19.

In attuazione del Protocollo del 14 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Deve, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

CREDITO D’IMPOSTA SULE PRESTAZIONI DI SANIFICAZIONE

Aggiornamento al 60% con il Decreto Rilancio

Si ricorda infine che per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, causa emergenza sanitaria da coronavirus, l’art.64 del Decreto Cura Italia ha disposto per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di 20.000 euro) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19. 


Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, con il quale saranno definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.
In attesa di chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate, ci si augura che tale credito sia riconosciuto non solo per i servizi di “sanificazione” (richiamati dalla norma del Decreto Cura Italia) ma anche per quelli di disinfezione finalizzati ancora di più a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Relativamente alle “prestazioni di servizi di pulizia”, la circolare 14/E del 2015 richiama espressamente soltanto i codici attività ATECO 2007.

Natura delle prestazioni di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione

Dopo aver elencato i codici che rientrano nella Tabella ATECO 2007 e quelli invece estranei, occorre analizzare in cosa consistono i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione1.

In particolare agli effetti dell’art.1 del Decreto 7 luglio 1997, n. 274, le attività di pulizia, di sanificazione, di disinfezione e disinfestazione sono così definite:

1. Attività di pulizia: riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. In particolare i servizi di puliziaconsistono nel rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche, eventualmente, con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un’operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.

2. Attività di sanificazione: riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. In particolare i servizi di sanificazione consistono nella rimozione meccanica dello sporco da superfici e oggetti mediante l’uso di detergenti specifici che eliminano la carica batterica e gli agenti contaminanti che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) finalizzati a riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

3. Attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. In particolare i servizi di disinfezione consistono nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica (disinfettanti specifici), o fisica (calore secco, vapore d’acqua, acqua bollente) o meccanica (filtri per trattenere le spore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni e deve essere sempre preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l’efficacia.

4. Attività di disinfestazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

Per completezza di informazioni inseriamo la definizione di attività di bonifica che utilizziamo in ambito aeraulico (bonifica degli impianti aeraulici – UTA e canalizzazioni aerauliche).


L’attività di bonifica è una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

Errata fatturazione

Come disposto dall’art.6, comma 9-bis del D. Lgs n. 471/97, qualora per errore i servizi di sanificazione e/o disinfezione siano stati fatturati dall’impresa di pulizie in “reverse charge” anziché con modalità ordinaria, il committente ha il diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente, mentre l’impresa che ha eseguito la prestazione di sanificazione o disinfezione seppur debitore dell’imposta, non è obbligata all’assolvimento della stessa, ma è punita con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il committente. 
Tale violazione è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 di 250 euro (sanzione minima) a seconda del momento in cui ci si ravvede.

fonte: Assolombarda.it

DECRETO LIQUIDITA’

Elenco delle principali disposizioni varate con il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 “Decreto Liquidità”.

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTE DI LAVORO

Il Decreto Cura Italia aveva introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il decreto-legge in esame estende l’ambito applicativo dell’agevolazione, includendo anche le spese relative:

  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come ad esempio barriere e pannelli protettivi);
  • all’acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Per le imprese e liberi professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di Marzo 2020 rispetto a Marzo 2019 e/o nel mese di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019 possono sospendere i pagamenti di:

  • Iva
  • Ritenute lavoratori dipendenti
  • Contributi

da effettuare nel mese di Aprile 2020 e Maggio 2020.
Se la riduzione è avvenuta solo nel mese di Marzo 2020 rispetto a Marzo 2019, l’impresa potrà slittare i pagamenti di Aprile 2020 (riferiti a Marzo 2020) ma non quelli di Maggio 2020 (riferiti ad Aprile 2020 in quanto non c’è stata la riduzione rispetto ad Aprile 2019); 
in caso contrario se l’impresa ha la riduzione solo nel mese di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019, dovrà effettuare regolarmente i pagamenti nel mese di Aprile 2020 (riferiti a Marzo 2020 in quanto non c’è stata la riduzione rispetto a Marzo 2020), ma potrà slittare i pagamenti da fare a Maggio 2020 (riferiti ad Aprile 2020)  

Se la riduzione c’è sia per Marzo 2020 (rispetto a Marzo 2019), che ad Aprile 2020 (rispetto ad Aprile 2019), allora si possono slittare sia i pagamenti di Aprile 2020 (riferiti a Marzo 2020) che quelli di Maggio 2020 (riferiti ad Aprile 2020)
La ripresa dei pagamenti avverrà in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili a partire da Giugno 2020
L’INPS e l’INAIL comunicheranno i nominativi di coloro che hanno differito i pagamenti all’Agenzia delle Entrate, la quale effettuerà i controlli dell’effettiva riduzione di fatturato.

Si ricorda inoltre che gli avvisi bonari e altre dilazioni con l’Agenzia delle Entrate non rientrano nello slittamento dei pagamenti.

Eventualmente ci fossero delle dilazioni trimestrali degli avvisi bonari con l’Agenzia delle Entrate, si può non pagare una rata a patto che venga versata entro la scadenza di quella successiva (con possibilità di effettuare anche il ravvedimento) altrimenti si decade dal beneficio della dilazione dell’avviso bonario e l’importo residuo andrà in cartella esattoriale con sanzioni maggiorate (che passano dal 10% dell’avviso bonario al 30% in cartella) ed oneri di riscossione. Es. la rata n. 3 della dilazione scade il 31.03.2020, la n.4 scade il 30.06.2020; potete pagare la rata n. 3 entro il 29.06.2020

Faccio presente inoltre che, come già anticipato nella mail del 19.03.2020 in cui veniva trattato il decreto Cura Italia, nel periodo Maggio 2020 e Giugno 2020 si stanno accumulando una serie importante di versamenti, oltre a quelli derivanti dagli slittamenti dei vari decreti per l’emergenza CORONAVIRUS, ad oggi, rimangono anche le scadenze attuali come quelle relative al pagamento delle imposte sul reddito e pagamenti periodici (iva mensile di Maggio da versare a Giugno, IMU, ecc.).Pertanto con l’adesione alla proroga e la dilazione ci si potrebbe trovare ad avere nello stesso mese sia i pagamenti riattivati che quelli ordinari.Tale osservazione non è da prendere come un incentivo a non usufruire della proroga, bensì ad effettuare una valutazione non dettata dalla sola opportunità di slittare un pagamento; ovviamente sono sempre a disposizione anche nell’assisterVi per pianificare i pagamenti futuri in caso di adesione alla proroga.

GARANZIE PER FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRESE

Questo decreto prevede due tipologie di garanzie:

A) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

  1. Garanzia è concessa gratuitamente
  2. Sono ammesse imprese che hanno fino a 499 dipendenti
  3. Garanzia fino al 90% del finanziamento
  4. Durata fino a 72 rate (6 anni)
  5. Limite del finanziamento:
    – il doppio del costo del personale dipendente
                 oppure in alternativa 
    – il 25% del fatturato del 2019
  6. in alternativa alla garanzia diretta è prevista la riassicurazione fino al 100% a patto che la garanzia principale sia limitata al 90% del finanziamento
  7. è possibile ottenere finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito a patto che il nuovo finanziamento sia superiore almeno del 10% rispetto al credito rinegoziato
  8. La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”

Casistiche particolari per le PICCOLE MEDIE IMPRESE:

  • Per garanzia fino a 25.000,00 euro:
    • garanzia sul 100% del finanziamento
    • non è prevista valutazione del merito creditizio
    • preammortamento 24 mesi
    • durata 72 mesi (6 anni)
    • il tasso dovrebbe essere tra 1,2 – 2% circa

  • Per garanzia fino a 800.000,00 euro, oltre a quanto già indicato nei punti da 1 a 8 all’inizio:
    • la garanzia può arrivare fino al 100%, aggiungendo a quella del 90% prevista dal decreto, un’ulteriore 10% concesso da soggetti abilitati a rilasciare garanzie 

Per l’attuazione bisogna attendere autorizzazione della Commissione Europea. Intanto ci sono banche che già raccolgono le domande.

B) GARANZIA SACE

Questa garanzia si attiverà successivamente all’esaurimento dei fondi previsti per la garanzia di cui sopra.

  • Garanzia per finanziamenti non superiore a 72 mesi (6 anni), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi
  • l’impresa non deve rientrare nella categorie delle imprese in difficoltà e al 29 febbraio non deve avere esposizioni deteriorate
  • Limite del finanziamento:
    • il doppio del costo del personale dipendente

      oppure in alternativa

    • il 25% del fatturato del 2019
  • La garanzia copre:
    • il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
    • 80% del finanziamento per imprese con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro e con più di 5.000 dipendenti
    • 70% del finanziamento per imprese con un fatturato superiore a 5 miliardi di euro
  • I costi per il rilascio della garanzia sono:
    • 1 anno 0,25% del finanziamento
    • 2 – 3 anno 0,50% del finanziamento
    • 4 – 6 anno 1% del finanziamento
  • chi beneficia di tali finanziamenti:
    • non può distribuire utili
    • deve garantire i livelli occupazionali
  • il finanziamento deve essere destinato a:
    • sostenere i costi del personale
    • investimenti in stabilimenti produttivi in Italia

C’è una procedura semplificata per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, le quali dovranno rivolgersi alla banca la quale si interfaccerà con la SACE per il rilascio della garanzia.


RITENUTE D’ACCONTO

Per coloro che:

  • nell’anno 2019 non hanno effettuato ricavi superiori ai 400.000,00 euro
  • non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato

possono rilasciare una dichiarazione in cui viene richiesto di non applicare la ritenuta d’acconto per gli incassi ricevuti tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.
L’importo delle ritenute d’acconto incassate le dovrete riversare entro il 31.07.2020 in un’unica rata o in 5 rate mensili a partire da Luglio 2020.
Vi esorto a contattarmi personalmente prima di usufruire di tale opzione.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Se l’importo del 1 trimestre delle marche da bollo sulle fatture elettroniche è inferiore ad € 250 si possono versare insieme a quelle del 2 trimestreSe la somma dell’importo del 1 e 2 trimestre dell marche da bollo sulle fatture elettroniche è inferiore ad € 250 si possono versare insieme a quelle del 3 trimestre.

Autore: Studio di Consulenza Tributaria Capitoli

Decreto Cura Italia

Riepilogo delle disposizioni introdotte con il nuovo D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Decreto Marzo o “Decreto Cura Italia”)

Art. 19 Marzo 2020, a cura di Studio di Consulenza Tributaria Capitoli


CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

E’ previsto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di € 20.000,00.
Tetto massimo € 50.000.000,00 di fondo. Entro 30 giorni dall’entrate in vigore del decreto saranno comunicati i criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito.


PROROGA VERSAMENTI


Per tutti coloro che nell’anno 2019 hanno effettuato ricavi superiori ai 2.000.000,00 di euro i versamenti di oggi 16.03.2020 slittano a venerdì 20.03.2020.
Per tutti gli altri (fatturato inferiore ai 2.000.000,00 di euro) i versamenti fino al 31.03.2020 si dovranno versare entro il 31.05.2020Le modalità di versamento potranno essere:

  • Unica soluzione
  • 5 rate a partire dal mese di maggio 2020

A parere di chi scrive potrebbero esserci dei tributi che, a fronte di ulteriori chiarimenti, potrebbero non rientrare nella proroga. Vi ricordo inoltre che, al momento, sono sospesi solo i pagamenti di Marzo 2020; quindi valutare bene l’eventuale adesione alla proroga in quanto il 16/05/2020 ci sono scadenza come il versamento dell’iva di maggio (per i mensili) e del 1 trimestre 2020 (per i trimestrali), contributi INPS e l’INAIL (per coloro che hanno optato per la dilazione); stesse cose alla scadenza del 16/08/2020, oltre al pagamento delle imposte 2019 + acconti 2020.

Pertanto con l’adesione alla proroga e la dilazione ci si potrebbe trovare ad avere nello stesso mese sia i pagamenti riattivati che quelli ordinari.Tale osservazione non è da prendere come un incentivo a non usufruire della proroga, bensì ad effettuare una valutazione non dettata dalla sola opportunità di slittare un pagamento; ovviamente sono sempre a disposizione anche nell’assisterVi per pianificare i pagamenti futuri in caso di adesione alla proroga.Comunque vista la possibilità di versare senza sanzioni ed interessi entro il 31.05.2020, possiamo riparlarne anche nei prossimi giorni, così da valutare insieme le modalità di versamento migliori.

NUOVI CHIARIMENTI:


Come indicato nella mail del 16.03.2020 in cui prevedevo che alcuni tributi non fossero inseriti nella proroga, vi informo che sono arrivati dei chiarimenti; di seguito si indicano le novità:

  • TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
    Per tutti i soggetti (S.R.L., S.p.A., S.R.L.S., S.A.P.A.) che in data 16.03.2020 dovevano versare la tassa di vidimazione libri sociali pari ad € 309,87, in considerazione del fatto che la proroga al 31.05.2020 riguarda esclusivamente le ritenute, l’iva, i contributi ed il premio Inail, la nuova scadenza entro cui versare tale imposta è il 20.03 (domani).
    I clienti interessati riceveranno comunque una mail personale per concordare il versamento.

  • CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI
    In base alla circolare Inps n. 37/2020, se il datore di lavoro ha operato la trattenuta della quota contributi a carico del dipendente è tenuto a versarla con le regolari scadenze (quella di Febbraio è al 20.03); ovviamente tutti i datori di lavoro hanno trattenuto questo importo e pertanto tutti dovranno versare almeno questa quota parte.
    I clienti interessati riceveranno comunque una mail personale per concordare il versamento.  

  • AVVISI BONARI
    Sembrerebbe che gli avvisi bonari sono stati esclusi da tale proroga, non sappiamo che in futuro con un nuovo decreto saranno inseriti. Quindi, per coloro che hanno questo tipo di scadenze, dovranno rispettare il piano di dilazione.
    Faccio presente però che in caso di rateizzazione, essendo la scadenza di ogni rata trimestrale, in caso di difficoltà si possono non pagare le rate successive alla prima, PURCHE’ LA RATA SCADUTA SIA VERSATA ENTRO LA SCADENZA DELLA RATA SUCCESSIVA (es. la rata n. 3 della dilazione scade il 31.03.2020, la n. 4 scade il 30.06.2020; potete pagare la rata n. 3 entro il 29.06.2020 e non decadere dalla dilazione); in questo modo guadagnate tre mesi, non decade la dilazione e le sanzioni rimangono al 10% invece che al 30% in caso di cartella esattoriale; ovviamente lo slittamento del pagamento, seppur entro la rata successiva prevede la necessità di effettuare il ravvedimento.
    Anche per la prima rata sono previsti alcuni giorni di tolleranza in caso di lieve ritardo; ma personalmente consiglio sempre di pagarla entro la regolare scadenza. 
    I clienti interessati riceveranno comunque una mail personale per concordare il versamento.  

RITENUTE D’ACCONTO

Per coloro che:

  • nell’anno 2019 non hanno effettuato ricavi superiori ai 400.000,00 euro
  • nel mese di Febbraio 2020 non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato
  • subiscono la ritenuta d’acconto sulle proprie parcelle incassate entro marzo 2020

possono rilasciare una dichiarazione in cui viene richiesto di non applicare la ritenuta d’acconto.

L’importo delle ritenute d’acconto incassate le dovrete riversare entro Maggio 2020 in un’unica rata o in 5 rate mensili a partire da Maggio 2020.

INDENNITA’ UNA TANTUM PROFESSIONISTI


È riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONE SPECIALI AGO

Vi rientrano tutti coloro che sono iscritti all’INPS come Artigiani o Commercianti, non titolari di pensione, anche in questo caso è riconosciuta una indennità di € 600,00 per il mese di Marzo 2020.
Nello specifico non si è compreso se vi possano accedere solo coloro che sono iscritti a queste forme previdenziali (Artigiani e Commercianti) in qualità di titolari di ditta individuale o anche coloro che vi sono iscritti in qualità di soci lavoratori di società(SNC, SAS, SRL, SRLS)
Per entrambi le indennità pongo anche il dubbio su eventuali paletti per l’accettazione della domanda, come ad esempio essere in regola con il versamento dei contributi.Ma anche questo aspetto immagino che sarà chiarito meglio nei prossimi giorni.

Aspetti fiscali
Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

NOVITA’:

  • MODALITA’ RICHIESTA INDENNITA’
    Per la richiesta dell’indennità, come già comunicato ieri sera a mezzo whatsapp, si sta pensando ad un “click day”.
    Questo significa che le domande dovranno pervenire tutte nella stessa giornata ed anche se ci si riuscisse a farla pervenire entro il giorno indicato, non è data per certa l’accettazione in quanto le domande che verranno accettate sono limitate ai fondi messi a disposizione.
    Pertanto al fine di evitare dispartirà tra i clienti sulla precedenza nell’invio delle domande, queste dovranno essere spedite direttamente da voi.
    Sarà necessario avere il PIN DISPOSITIVO.
    Per gli artigiani e commercianti già è in vostro possesso e posso comunicarvelo; per gli iscritti alla gestione separata che ancora non lo hanno, dovranno fare richiesta direttamente alla sede INPS; sconsiglio la richiesta di PIN ON LINE in quanto la seconda parte del Pin che arriva per posta potrebbe non arrivare per tempo; inoltre la richiesta del pin on line non genera un PIN DISPOSITIVO, ma un PIN GENERICO; per la trasformazione in PIN DISPOSITIVO bisogna effettuare dei passaggi sul sito INPS e questo allunga ulteriormente i tempi; pertanto, non volendo incitare nessuno ad andare con le disposizioni di sicurezza imposte, per ottenere il PIN DISPOSITIVO nell’immediato ci si dovrà recare presso la propria sede INPS.
    Per permettervi di spedire la domanda cercherò di reperire e mandarvi una guida.
    Per chi proprio non ha modo di spedire la domanda con mezzi propri, potrò essere incaricato io MA NON POTRÒ GARANTIRE L’ACCETTAZIONE della stessa.
    Inoltre essendo una prestazione straordinaria, che potrebbe richiedere un intervento nella notte, sarà richiesto un compenso di € 50,00.
    Ripeto che attualmente non è ancora nulla di definitivo e non sappiamo se sarà una domanda completamente On-Line o ci sarà un modulo cartaceo da spedire telematicamente.
    Se ci dovessero essere cambiamenti vi informerò quanto prima.

CASSE DI PREVIDENZA PROFESSIONALI PRIVATE


È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.

FONDO PER IL REDDITO ULTIMA ISTANZA

E’ stato istituito questo fondo per i lavoratori dipendenti e autonomi (in questo caso vi rientrano anche coloro che hanno cassa di previdenza privata) che, a seguito dell’emergenza CORONAVIRUS, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività.Deve essere definita entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto le modalità  e i criteri di attribuzione dell’indennità.Al momento non sembra esserci divieti di cumulabilità con le altre indennità di cui sopra. 

CONGEDO e INDENNITA’ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA e LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa di previdenza privata) e il lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) che hanno figli con età inferiore ai 12 anni (ad eccezione di coloro che hanno situazione di disabilità grave accertata per i quali non si applica il limite di età), possono ottenere un congedo (per i lavoratori dipendenti) o un’indennità (per i lavoratori autonomi) pari a 15 giorni.Senza entrare nel tecnico, durante il congedo la retribuzione per i lavoratori dipendenti, così come l’indennità per i lavoratori autonomi sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale calcolata in base a specifiche norme di legge.In alternativa si può richiedere un bonus per l’acquisto di baby-sitting che verrà corrisposto nel limite massimo di € 600,00 e sarà erogato mediante libretto di famiglia (tipo voucher).
Quest’ultima alternativa del baby-sitting può essere richiesta anche da coloro che sono iscritti a casse private (Avvocati, medici, periti, ecc.) subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
In merito ai lavorati autonomi Artigiani e Commercianti, anche in questo caso non si è compreso se vi possano accedere solo coloro che sono iscritti in qualità di titolari di ditta individuale o anche coloro che vi sono iscritti in qualità di soci lavoratori di società(SNC, SAS, SRL, SRLS)

MUTUI PRIMA CASA PARTITE IVA

Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. 
Nessun obbligo di presentare l’Isee.  
Vi invito a rivolgervi al proprio istituto bancario

MORATORIA MUTUI IMPRESE


Riporto pagina ABI (Associazione Bancaria Italiana); pertanto vi invito a rivolgervi all’istituto bancario con il quale è intrattenuto il contratto di finanziamentohttps://www.abi.it/Pagine/news/Moratoria_sospensioneFinanziamenti.aspx

Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch’essi prorogati;
  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

Si può sospendere anche solo la quota capitale.L’impresa deve autocertificare di aver subito, a seguito dell’emergenza CORONAVIRUS, la riduzione di liquidità.

IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE

Sospesi fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonchè per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui sopra dovranno essere riversati entro Maggio 2020 in un’unica rata o in 5 rate mensili a partire da Maggio 2020.

REQUISIZIONE ALBERGHI E IMMOBILI


I Prefetti possano provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. I Prefetti dovranno disporre anche in merito alle relative procedure indennitarie. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito, il Prefetto è tenuto a corrispondere al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Al riguardo la norma precisa quanto segue:

  • l’indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore;
  • la requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza;
  • se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza;
  • in caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.

CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI – BOTTEGA

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.Sono escluse le attività che potevano rimanere aperte (alimentari, edicole, farmarcie, tabacchi, ecc.), anche se hanno optato per la chiusura.

AFFITTI – LOCAZIONI 

Al momento non ci sono altre disposizioni in merito ad eventuali locazioni in locali non C1; pertanto si rimanda alla contrattazione privata tra locatore e conduttore (riduzione del canone per alcuni mesi, sospensione dei pagamenti e rientro attraverso rateizzazione).
Si fa presente che in caso di accettazione di un’eventuale riduzione del canone, si deve comunicare (anche a mezzo PEC) all’agenzia delle entrate l’accordo raggiunto; tale comunicazione/registrazione non prevede bolli ed imposte di registro.
In caso di accordi di riduzione del canone, questa comunicazione, permette al locatore di non versare le imposte sul canone non percepito a seguito della riduzione.

DETRAZIONE FISCALE DONAZIONI


Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali
È riconosciuta una detrazione del 30%,  per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Donazioni effettuate da imprese
Si applica l’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.   

SALDO E STRALCIO – ROTTAMAZIONE TER

Slittando al 31.05.2020 le seguenti scadenze:

  • scadenza del 28.02.2020 della rata della rottamazione Ter
  • scadenza del 31.03.2020 della rata del saldo e stralcio

CARTELLE


Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. 

NOVITA’:
Non sono oggetto di sospensione i versamenti delle rateizzazioni intrattenute con Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia)
Pertanto a parere di chi scrive non sono oggetto di proroga anche il pagamento di cartelle scadute prima del giorno 8 marzo 2020.

APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETA’

E’ prorogata al 30.06.2020 la data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI


Viene riconosciuto un premio di € 100,00 per il mese di Marzo 2020 da rapportare ai giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.Questo premio non concorre alla formazione del reddito.Il premio sarà riconosciuto a coloro che nell’anno 2019 hanno avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore ad € 40.000,00


CONTRIBUTI COLF – BADANTI

Slittano al 10.06.2020 i contributi per colf e badanti

DOCUMENTI DI IDENTITA’ 

Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto 2020 (la misura non si applica ai documenti validi per l’espatrio). 

Per quanto ho cercato di riportare tutti i punti che penso Vi possono essere utili è probabile che qualche punto di vostro interesse non sia inserito in questo riepilogo; in tal caso contattatemi, così come contattatemi nel caso siate interessati a rientrare in agevolazioni di carattere straordinario (indennità una tantum, crediti d’imposta, ecc.); altrimenti non sarà effettuata alcuna richiesta.
In merito invece alle novità in materia di lavoro, saranno inviate con separata mail.
In ultimo, vi indico il link con i chiarimenti relativi ai vari punti trattati nei vari decreti (spostamenti, trasporti, scuole, ecc..)
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

Autore : Studio di Consulenza Tributaria Capitoli

Fase 2 COVID-19 | Linee guida per la riapertura di ristoranti, parrucchieri, commercio, e attività ricettive

La Conferenza Stato Regioni, ha approvato le linee guida per la riapertura delle attività economiche a partire da lunedì 18 maggio.

OBBLIGO SANIFICAZIONE studi e aziende per COVID-19

pubblicato l’ 8 aprile 2020 da cnalucca

Secondo la circolare del Ministero della Salute, l’adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.

Per gli operatori non interessati dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d’intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso dei fornitori, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).

Il punto 4 del protocollo prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute (circolare 22.02,2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.

Conseguenze 

– Per l’azienda o studio professionale che hanno proseguito l’attività, è quindi obbligatorio procedere alla “sanificazione periodica”; l’inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell’Inail e gravi conseguenze legali nel caso di conseguenze per la salute dei lavoratori.

Sanificazione

  1. da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento;

2. nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).

Ricordiamo che le indicazioni contenute devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 nei normali contesti di vita sociale.

fonte : CNA Roma (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma)