VAPORE SATURO SECCO

E’ un apparecchio per la sanificazione a vapore rapido, per uso frequente, ideale per tutte le superfici e i tessuti e che utilizza solo acqua di rubinetto e laddove necessario l specifico sanificante HPMed. Progettato e costruito interamente in Italia, è ideale per i piccoli ambienti, quali uffici, ambulatori, negozi, cabine, studi, centri estetici, automobili…

Il sistema è brevettato per la sanificazione a vapore sviluppato in collaborazione con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia e dedicato alla disinfezione degli ambienti a rischio di contaminazione biologica.

L’efficacia virucida è stata valutata secondo normativa europea EN 14476.
(prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell’attività virucida in area medica).

La tecnologia brevettata Superheated Chamber genera all’interno dell’erogatore un vapore saturo secco surriscaldato che raggiunge una temperatura in uscita fino a 180°C in grado di ucci­dere fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore. Il vapore è quasi del tutto privo di particelle liquide e fuoriesce sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da disinfettare, che asciugheranno rapidamente. 

Vapore Saturo Secco viene definito come vapore esente da micro gocce d’acqua. Si ottiene con caldaie che generano calore ra i 140° e i 180°. La qualità del vapore dipende dalla temperatura di erogazione. Più è alta la temperatura, minore è l’umidità. Il vapore saturo secco a 180° ha il più alto potere igienizzante. La disinfezione avviene quindi senza contatto e può essere indirizzato anche negli angoli più difficili. Qualora necessario in fase di erogazione il vapore viene miscelato al deter­gente HPMed che ne completa l’azione disinfettante. HPMed agisce infatti come coadiuvante dell’azione sanificante del vapore, può essere utilizzato in presenza di persone e animali ed è efficace contro i cattivi odori. Pertanto non sarà necessario chiudere il negozio, e aspettare tempi lunghi per riaprire.

Inoltre senza la nebulizzazione di agenti chimici negli ambienti tutto rimarrà pulito e pronto all’uso. A seguito del trattamento rilasciamo la certificazione di avvenuta sanificazione con allegata la certificazione della macchina e i relativi test di efficacia contro virus.

SENZA USO DI INSETTICIDI E SOSTANZE CHIMICHE.

IN POCHI SECONDI, ABBATTE LA CARICA BATTERICA, FUNGINA E VIRALE.

SICURO: LA MISCELA DI VAPORE HPMED PUÒ ESSERE EROGATA IN PRESENZA DI PERSONE.

RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE E DI AZIONE.

NESSUN CONTATTO CON LE SUPERFICI = NESSUN RISCHIO DI CONTAMINAZIONE.

METODO UNIVERSALE PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE.

NON PROVOCA ALCUN DANNO ALLE SUPERFICI.

AZIONE TOTALE: RAGGIUNGE ANCHE GLI ANGOLI MENO ACCESSIBILI.

EVAPORA SUBITO, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E SENZA LASCIARE RESIDUI.

Decreto Rilancio

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Riconosciuto un credito d’imposta del 60 per cento (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.)

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.

fonte: http://www.governo.it/it/articolo/il-decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale/14623

IRAP

Si è disposto di cancellare l’IRAP per il saldo anno 2019 ed i primo acconto 2020.
Nel merito rimangono ancora alcuni dubbi in merito all’applicazione di tale norma in quanto è di chiara interpretazione in caso di debito IRAP per l’anno 2020, ma non è ancora chiaro la possibilità di utilizzo dell’eventuale credito o in caso l’importo del primo acconto 2020 sia inferiore al minimo da versare e quindi verrebbe inglobato dal 2 acconto di Novembre (in tal caso un importo non dovuto verrebbe inserito all’intero di un importo dovuto)
Si auspicano chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria
Rimane fermo il versamento del 2 acconto previsto per Novembre 2020 ed inoltre, caso di mancato versamento degli acconti 2019 (il versamento si sarebbe dovuto effettuare l’anno scorso con il saldo imposte 2018), si dovrà procedere ad effettuare il calcolo del ravvedimento operoso con sanzione ridotta al 3,75%, altrimenti sull’importo non versato, oltre all’importo degli acconti non versati si avrà una sanzione pari al 10%.
Coloro che non hanno effettuato il versamento degli acconti saranno contattati da me personalmente e si strutturerà un piano finanziario per riuscire ad effettuare il versamento degli acconti 2019 potendo usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso con sanzione ridotta.


Si evidenzia inoltre che, al momento, per le imposte maggiormente onerose calcolate in sede di dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF, IRES, INPS) non ci sono proroghe, pertanto rimangono le consuete scadenze.


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

E’ previsto un contributo a fondo perduto per le imprese, lavoratori autonomi e reddito agrario, titolari di partita iva.Tale contributo non concorre alla produzione del reddito.
Sono esclusi:

  • Coloro che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza
  • Enti pubblici art. 74 del Testo Unico Imposta su Redditi
  • Intermediari finanziari
  • Soggetti che hanno diritto all’indennità prevista dall’art. 27 del Decreto Cura Italia (es. Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che hanno percepito il bonus 600 euro)
  • Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti ad ente di previdenza privati (Avvocato, Medico, Commercialista, Perito, Geometra, Ingegnere)

Le condizioni per poter ottenere il beneficio:

  • Compensi o ricavi anno 2019 inferiore a 5.000.000,00 di euro
  • Riduzione fatturato e corrispettivi del 33% di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019; per coloro che hanno iniziato  l’attività dopo il 01.01.2019 non bisogna verificare tale parametro.

La misura del contributo è calcolato applicando una percentuale alla riduzione del fatturato:

  • Fino a 400.000,00 euro di fatturato nel 2019 il 20% della riduzione
  • Oltre i 400.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00 euro di fatturato nel 2019 il 15% della riduzione
  • Oltre 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro di fatturato nel 2019 il 10% della riduzione 

E’ previsto comunque un minimo di 1.000,00 alle persone fisiche (ditte individuali) e 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società)
Il contributo verrà richiesto attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; si attende provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in cui si forniscono ulteriori chiarimenti.
Tale richiesta è soggetta a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza per la verifica antimafia; in caso di beneficio del contributo pur non avendo i requisiti, oltre alla restituzione del contributo, c’è anche una sanzione del 100% fino al 200% del contributo ricevuto; inoltre viene applicato anche l’articolo del codice penale 316-ter che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.

CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO AZIENDA

E’ previsto un credito d’imposta del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.  
Tale credito non concorre alla produzione del reddito.  
Il credito riguarda i mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020  
Per poter usufruire del credito bisogna rispettare i seguenti requisiti:

  • Fatturato anno 2019 inferiore a 5.000.000,00 di euro
  • Riduzione del 50% del fatturato nel mese in cui si vuole riconosciuto il credito rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
  • Effettivo pagamento del canone di locazione (si consiglia che il pagamento sia tracciato)

Stessi requisiti di cui sopra per coloro che invece hanno un affitto d’azienda in cui è incluso anche l’immobile non abitativo; in tal caso il credito d’imposta spettante è pari al 30%
Il credito può essere oggetto di cessione.
Si attendono, da parte dell’Agenzia delle Entrate, le modalità per l’utilizzo del credito.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Viene estesa di altre 9 settimane usufruibili così suddivise:

  • Per il periodo 23.02.2020 – 31.08.2020 le prima 5 settimane possono essere accodate alle prime 9 settimane già eventualmente richieste (es. se le prime 9 settimane già richieste sono terminate a fine aprile si possono accodare le ulteriori 5 settimane fino ai primi di giugno 2020)
  • Le seconde 4 settimane possono essere richieste a partire dal 1 settembre 2020

Per coloro che sono nel settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche le successive 4 settimane possono essere usufruite anche prima del 1 settembre 2020

INDENNITA’ PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE


Prevista anche per aprile 2020 e maggio 2020 l’indennità di € 600,00 per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenze private

REDDITI DI EMERGENZA

Istituito un reddito di emergenza per i nuclei familiari 
L’importo del contributo può variare dai 400,00 euro fino a 800,00 euro e viene erogato in due quote
La domanda deve essere presentata entro il 30.06.2020 utilizzando una specifica procedura che sarà rilasciata dall’Inps; la domanda potrà essere presentata anche tramite patronato
I requisiti sono i seguenti:

  • Residenza in italia
  • Valore del reddito familiare di aprile inferiore al contributo 
  • Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro; tale limite è aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  • Valore Isee inferiore ad € 15.000,00
  • Non aver percepito le indennità del decreto Cura Itala o le indennità ex art. 84 (Indennità liberi professionisti) e 85 (Indennità per i lavoratori domestici) del Decreto Rilancio
  • Non avere reddito da lavoro dipendente, pensione o reddito di cittadinanza

INDENNITA‘ LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS Art. 2 comma 2 L. 335/1995 


Gli iscritti all’INPS Artigiani/Commercianti non vi rientrano in quanto hanno a disposizione il CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO di cui sopra
Sono previsti i seguenti provvedimenti

  • Indennità € 600,00 per il mese di Aprile 2020 a coloro che ne hanno già beneficiato per il mese di Marzo 2020, così come previsto dal Decreto Cura Italia
  • Indennità € 1.000,00 per il mese di Maggio 2020 alle seguenti condizioni:
    • Non abbiamo cessato l’attività
    • Non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
    • Riduzione del redditi (Incassi – costi sostenuti) di almeno il 33% raffrontando il secondo bimestre (marzo – aprile) 2019 con il secondo bimestre (marzo – aprile) 2020

      L’INPS riceve la domanda, comunica all’Agenzia delle Entrate la richiesta fatta, l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito dei controlli sul reddito all’Inps  
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.  
  • Il decreto prevede un’indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e autonomi che per effetto dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
    Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

    Incaricati alle vendite a domicilio
    Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    Condizioni:
    I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni:
    • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
    • titolari di pensione.

I contributi di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito


PAGAMENTO IMPOSTE AL 16/09/2020

Coloro che hanno potuto beneficiare della proroga dei pagamenti per i mesi di Aprile 2020 e Maggio 2020 che sarebbero dovuti essere ripresi al 30.06.2020 possono essere prorogati al 16.09.2020 oppure in 4 rate mensili di cui la prima il 16.09.2020

PAGAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ex Equitalia)

Il Decreto Rilancio si dispone:

  • il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
  • che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5), anche non consecutive;
  • che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis , del D.L. 119/2018);
  • l’eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

AVVISI BONARI AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel Decreto Rilancio a differenza dei due precedenti sono inclusi nel differimento dei termini di pagamento anche gli avvisi bonari
Nello specifico i pagamenti da effettuare entro il 31.05.2020 possono essere prorogati al 16.09.2020 oppure in 4 rate mensili di cui la prima sempre al 16.09.2020
Si ricorda sempre che al momento non sono stati differiti i pagamenti per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019; pertanto l’eventuale differimento e rateizzazione porterebbe una sovrapposizione di importi da versare; in particolar modo nel mese di Novembre 2020 in cui oltre alle imposte e l’eventuale rata della dilazione per il recupero degli avvisi bonari, al momento (salvo posticipazioni future) è previsto anche l’iva di Ottobre 2020 per i mensili, l’iva del 3 trimestre 2020, i contributi INPS Artigiani/Commercianti e rata Inail autoliquidazione 2019/20 per chi ha optato per la dilazione.

CONTRIBUTO AI LAVORATORI DOMESTICI

E’ riconosciuto ai lavoratori domestici un contributo, che non concorre alla formazione del reddito, per i mesi di Aprile 2020 e Maggio 2020 di € 600,00 per ogni mese
Requisiti:

  • Avere uno o più contratti che sommati superino le 10 ore settimanali già attivi alla data del 23.02.2020
  • Il lavoratore domestico non deve essere convivente con il datore di lavoro 
  • Il contributo non è cumulabile con:
    • Le indennità previste dal Decreto Cura Italia
    • Il reddito di cittadinanza
    • Reddito da pensione (esclusa quella di invalidità)
    • Non deve essere un contratto derivante dall’emersione del lavoro irregolare ex art.. 103 Decreto Rilancio

La domanda potrà essere presentata tramite Patronato

SISMABONUS / ECOBONUS

Sismabonus

È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16 , commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1 , lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.

Impianti fotovoltaici

La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sopra indicate si applicano:

  • alle persone fisiche – non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • ai condomini;
  • agli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. I beneficiari dell’agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.  

Per coloro che fossero interessati a tale agevolazione possono contattarmi così da valutarne la fattibilità in base ai lavori effettivi che saranno svolti e l’eventuale vantaggio fiscale.

CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% fino ad un massimo di € 80.000,00 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Vi rientrano:

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)
  • Enti del Terzo Settore.

Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:

  • quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • arredi di sicurezza;
  • quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).

Il credito d’imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
  • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per la definizione del credito si attende un apposito decreto ministeriale
Per coloro che fossero interessati a tale agevolazione possono contattarmi così da valutarne la fattibilità in base ai lavori effettivi che saranno svolti e l’eventuale vantaggio fiscale.

TRASFORMAZIONE CREDITI D’IMPOSTA

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):

  • ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;
  • trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:

  1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
  3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter , del D.L. n. 63/2013;
  4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;
  5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
  6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Per coloro che fossero interessati a tale agevolazione possono contattarmi

CREDITO VACANZE

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In particolare:

  • il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;
  • Il credito è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;
  • lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari;
  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, oppure da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il corrispettivo totale dev’essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio dev’essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Attuazione della misura
Seguirà un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell’agevolazione in commento.

TOSAP – CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

Il decreto prevede l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972.

TAX CREDIT PUBBLICITA’

Per il solo 2020, è previsto l’innalzamento dal 30 al 50 per cento dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96

BONUS EDICOLE

E’ riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

Studio di Consulenza Tributaria Capitoli

Contrasto e contenimento della diffusione del Coronvirus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Coronavirus. Ognuno deve fare la sua parte per il contenimento del contagio da Covid 19.

In attuazione del Protocollo del 14 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Deve, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

CREDITO D’IMPOSTA SULE PRESTAZIONI DI SANIFICAZIONE

Aggiornamento al 60% con il Decreto Rilancio

Si ricorda infine che per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, causa emergenza sanitaria da coronavirus, l’art.64 del Decreto Cura Italia ha disposto per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di 20.000 euro) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19. 


Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, con il quale saranno definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.
In attesa di chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate, ci si augura che tale credito sia riconosciuto non solo per i servizi di “sanificazione” (richiamati dalla norma del Decreto Cura Italia) ma anche per quelli di disinfezione finalizzati ancora di più a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Relativamente alle “prestazioni di servizi di pulizia”, la circolare 14/E del 2015 richiama espressamente soltanto i codici attività ATECO 2007.

Natura delle prestazioni di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione

Dopo aver elencato i codici che rientrano nella Tabella ATECO 2007 e quelli invece estranei, occorre analizzare in cosa consistono i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione1.

In particolare agli effetti dell’art.1 del Decreto 7 luglio 1997, n. 274, le attività di pulizia, di sanificazione, di disinfezione e disinfestazione sono così definite:

1. Attività di pulizia: riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. In particolare i servizi di puliziaconsistono nel rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche, eventualmente, con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un’operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.

2. Attività di sanificazione: riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. In particolare i servizi di sanificazione consistono nella rimozione meccanica dello sporco da superfici e oggetti mediante l’uso di detergenti specifici che eliminano la carica batterica e gli agenti contaminanti che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) finalizzati a riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

3. Attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. In particolare i servizi di disinfezione consistono nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica (disinfettanti specifici), o fisica (calore secco, vapore d’acqua, acqua bollente) o meccanica (filtri per trattenere le spore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni e deve essere sempre preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l’efficacia.

4. Attività di disinfestazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

Per completezza di informazioni inseriamo la definizione di attività di bonifica che utilizziamo in ambito aeraulico (bonifica degli impianti aeraulici – UTA e canalizzazioni aerauliche).


L’attività di bonifica è una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

Errata fatturazione

Come disposto dall’art.6, comma 9-bis del D. Lgs n. 471/97, qualora per errore i servizi di sanificazione e/o disinfezione siano stati fatturati dall’impresa di pulizie in “reverse charge” anziché con modalità ordinaria, il committente ha il diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente, mentre l’impresa che ha eseguito la prestazione di sanificazione o disinfezione seppur debitore dell’imposta, non è obbligata all’assolvimento della stessa, ma è punita con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il committente. 
Tale violazione è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 di 250 euro (sanzione minima) a seconda del momento in cui ci si ravvede.

fonte: Assolombarda.it

Fase 2 COVID-19 | Linee guida per la riapertura di ristoranti, parrucchieri, commercio, e attività ricettive

La Conferenza Stato Regioni, ha approvato le linee guida per la riapertura delle attività economiche a partire da lunedì 18 maggio.

OBBLIGO SANIFICAZIONE studi e aziende per COVID-19

pubblicato l’ 8 aprile 2020 da cnalucca

Secondo la circolare del Ministero della Salute, l’adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.

Per gli operatori non interessati dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d’intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso dei fornitori, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).

Il punto 4 del protocollo prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute (circolare 22.02,2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.

Conseguenze 

– Per l’azienda o studio professionale che hanno proseguito l’attività, è quindi obbligatorio procedere alla “sanificazione periodica”; l’inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell’Inail e gravi conseguenze legali nel caso di conseguenze per la salute dei lavoratori.

Sanificazione

  1. da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento;

2. nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).

Ricordiamo che le indicazioni contenute devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 nei normali contesti di vita sociale.

fonte : CNA Roma (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma)

Servizi per Palestre

Ora più che mai la salute è salita in cima alla lista delle priorità personali. Dopo il blocco, tutti coloro che tengono alla propria salute vogliono riprendere il regolare esercizio fisico

La SanyDor è al fianco della vostra struttura per affrontare al meglio questa sfida.

Mantenere il centro fitness pulito e funzionante è e sarà sempre più importante. 

OBIETTIVO: “DISTINGUERSI”

La pulizia è essenziale per prevenire l’insorgere di malattie quando riapriranno le palestre: con tanti clienti che utilizzeranno attrezzature e spazi per allenarsi, il mancato mantenimento di un ALTO livello di pulizia e disinfezione delle strutture può portare, infatti, alla diffusione di germi e virus.

Ora più che mai la Pulizia è la Chiave per la soddisfazione del cliente. 

Molti clienti saranno desiderosi di tornare al loro regime di fitness, ma saranno consumatori diversi dopo il lockdown e avranno un nuovo criterio di attenzione alla propria sicurezza.

Questo cambiamento può costituire un’opportunità per differenziare la vostra offerta dai concorrenti.

PULIZIA E  FIDELIZZAZIONE

A fronte di una maggiore consapevolezza delle norme igienico-sanitarie, assicuratevi di avere un regime di pulizia definito. Ciò significa proporre un’ambiente “sanificato” specificamente per le superfici di contatto volontarie o accidentali nelle aree di esercizio, quali le superfici di presa, touchscreen, tastiere e tubi di appoggio, schienali, se non maniglie porte, interruttori e specchi.

La pulizia influisce sulla user experience  anche in termini di qualità dell’allenamento.

E’ essenziale dare un’ottima impressione di fiducia per incoraggiare potenziali e nuovi clienti a visitare la vostra palestra.

RASSICURAZIONE DEL CLIENTE

Per farlo, occorre rassicurare i clienti sulle modalità di adeguamento ai nuovi standard di pulizia e prevenzione delle malattie, prima che rientrino nella struttura. L’intera filiera del cleaning assume ancora più rilevanza nell’emergenza sanitaria. La pulizia e la Sanificazione degli ambienti sono armi per limitare la diffusione dei contagi da microorganismi patogeni, dall’influenza stagionale al Covid-19.

Occorre quindi mettere a disposizione dei clienti una serie di servizi tra i quali:

Dispenser per la pulizia delle mani.

Salviette per la pulizia immediata delle attrezzature prima e dopo l’uso.

Cartelli che rassicurino e indichinoai clienti cosa sta facendo la Direzione per loro.

Cartelli che chiedano ai clienti di tenere pulite le attrezzature e indichino come farlo.

Sarà fondamentale che i dipendenti monitorino e implementino regolarmente le linee guida per la pulizia. In modo particolare nelle aree dei  bagni, docce e spogliatoi.

SERVIZI SPECIFICI OFFERTI

Pulizia generale di tutti gli ambienti con macchinari e prodotti certificati H.A.C.C.P. e vetrificati Presidio Medico Chirurgico.

Fornitura di salviette e prodotti disinfettanti certificati per gli attrezzi ad uso dei clienti.

Sanificazione certificata degli ambienti attraverso l’uso di macchinari con tecnologia a “vapore secco”, e atomizzatori con agenti sanificanti. 

Il macchinario a vapore secco surriscaldato a 180°, grazie alla sua peculiarità, può essere utilizzato nel dettaglio su attrezzature elettroniche e industriali, computer, tessuti, mobili, sanitari etc… A sua volta l’atomizzatore rappresenta un’ottima soluzione per la Sanificazione di ambienti più ampi con l’aggiunta di deteregenti a base Alcoolica 70% oppure a base di Ipolclorito di Sodio tra lo 0,1 e lo 0,5% a seconda della destinazione d’uso.


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