Decreto Rilancio

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Riconosciuto un credito d’imposta del 60 per cento (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.)

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.

fonte: http://www.governo.it/it/articolo/il-decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale/14623

IRAP

Si è disposto di cancellare l’IRAP per il saldo anno 2019 ed i primo acconto 2020.
Nel merito rimangono ancora alcuni dubbi in merito all’applicazione di tale norma in quanto è di chiara interpretazione in caso di debito IRAP per l’anno 2020, ma non è ancora chiaro la possibilità di utilizzo dell’eventuale credito o in caso l’importo del primo acconto 2020 sia inferiore al minimo da versare e quindi verrebbe inglobato dal 2 acconto di Novembre (in tal caso un importo non dovuto verrebbe inserito all’intero di un importo dovuto)
Si auspicano chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria
Rimane fermo il versamento del 2 acconto previsto per Novembre 2020 ed inoltre, caso di mancato versamento degli acconti 2019 (il versamento si sarebbe dovuto effettuare l’anno scorso con il saldo imposte 2018), si dovrà procedere ad effettuare il calcolo del ravvedimento operoso con sanzione ridotta al 3,75%, altrimenti sull’importo non versato, oltre all’importo degli acconti non versati si avrà una sanzione pari al 10%.
Coloro che non hanno effettuato il versamento degli acconti saranno contattati da me personalmente e si strutturerà un piano finanziario per riuscire ad effettuare il versamento degli acconti 2019 potendo usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso con sanzione ridotta.


Si evidenzia inoltre che, al momento, per le imposte maggiormente onerose calcolate in sede di dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF, IRES, INPS) non ci sono proroghe, pertanto rimangono le consuete scadenze.


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

E’ previsto un contributo a fondo perduto per le imprese, lavoratori autonomi e reddito agrario, titolari di partita iva.Tale contributo non concorre alla produzione del reddito.
Sono esclusi:

  • Coloro che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza
  • Enti pubblici art. 74 del Testo Unico Imposta su Redditi
  • Intermediari finanziari
  • Soggetti che hanno diritto all’indennità prevista dall’art. 27 del Decreto Cura Italia (es. Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che hanno percepito il bonus 600 euro)
  • Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti ad ente di previdenza privati (Avvocato, Medico, Commercialista, Perito, Geometra, Ingegnere)

Le condizioni per poter ottenere il beneficio:

  • Compensi o ricavi anno 2019 inferiore a 5.000.000,00 di euro
  • Riduzione fatturato e corrispettivi del 33% di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019; per coloro che hanno iniziato  l’attività dopo il 01.01.2019 non bisogna verificare tale parametro.

La misura del contributo è calcolato applicando una percentuale alla riduzione del fatturato:

  • Fino a 400.000,00 euro di fatturato nel 2019 il 20% della riduzione
  • Oltre i 400.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00 euro di fatturato nel 2019 il 15% della riduzione
  • Oltre 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro di fatturato nel 2019 il 10% della riduzione 

E’ previsto comunque un minimo di 1.000,00 alle persone fisiche (ditte individuali) e 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società)
Il contributo verrà richiesto attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; si attende provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in cui si forniscono ulteriori chiarimenti.
Tale richiesta è soggetta a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza per la verifica antimafia; in caso di beneficio del contributo pur non avendo i requisiti, oltre alla restituzione del contributo, c’è anche una sanzione del 100% fino al 200% del contributo ricevuto; inoltre viene applicato anche l’articolo del codice penale 316-ter che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.

CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO AZIENDA

E’ previsto un credito d’imposta del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.  
Tale credito non concorre alla produzione del reddito.  
Il credito riguarda i mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020  
Per poter usufruire del credito bisogna rispettare i seguenti requisiti:

  • Fatturato anno 2019 inferiore a 5.000.000,00 di euro
  • Riduzione del 50% del fatturato nel mese in cui si vuole riconosciuto il credito rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
  • Effettivo pagamento del canone di locazione (si consiglia che il pagamento sia tracciato)

Stessi requisiti di cui sopra per coloro che invece hanno un affitto d’azienda in cui è incluso anche l’immobile non abitativo; in tal caso il credito d’imposta spettante è pari al 30%
Il credito può essere oggetto di cessione.
Si attendono, da parte dell’Agenzia delle Entrate, le modalità per l’utilizzo del credito.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Viene estesa di altre 9 settimane usufruibili così suddivise:

  • Per il periodo 23.02.2020 – 31.08.2020 le prima 5 settimane possono essere accodate alle prime 9 settimane già eventualmente richieste (es. se le prime 9 settimane già richieste sono terminate a fine aprile si possono accodare le ulteriori 5 settimane fino ai primi di giugno 2020)
  • Le seconde 4 settimane possono essere richieste a partire dal 1 settembre 2020

Per coloro che sono nel settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche le successive 4 settimane possono essere usufruite anche prima del 1 settembre 2020

INDENNITA’ PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE


Prevista anche per aprile 2020 e maggio 2020 l’indennità di € 600,00 per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenze private

REDDITI DI EMERGENZA

Istituito un reddito di emergenza per i nuclei familiari 
L’importo del contributo può variare dai 400,00 euro fino a 800,00 euro e viene erogato in due quote
La domanda deve essere presentata entro il 30.06.2020 utilizzando una specifica procedura che sarà rilasciata dall’Inps; la domanda potrà essere presentata anche tramite patronato
I requisiti sono i seguenti:

  • Residenza in italia
  • Valore del reddito familiare di aprile inferiore al contributo 
  • Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro; tale limite è aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  • Valore Isee inferiore ad € 15.000,00
  • Non aver percepito le indennità del decreto Cura Itala o le indennità ex art. 84 (Indennità liberi professionisti) e 85 (Indennità per i lavoratori domestici) del Decreto Rilancio
  • Non avere reddito da lavoro dipendente, pensione o reddito di cittadinanza

INDENNITA‘ LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS Art. 2 comma 2 L. 335/1995 


Gli iscritti all’INPS Artigiani/Commercianti non vi rientrano in quanto hanno a disposizione il CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO di cui sopra
Sono previsti i seguenti provvedimenti

  • Indennità € 600,00 per il mese di Aprile 2020 a coloro che ne hanno già beneficiato per il mese di Marzo 2020, così come previsto dal Decreto Cura Italia
  • Indennità € 1.000,00 per il mese di Maggio 2020 alle seguenti condizioni:
    • Non abbiamo cessato l’attività
    • Non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
    • Riduzione del redditi (Incassi – costi sostenuti) di almeno il 33% raffrontando il secondo bimestre (marzo – aprile) 2019 con il secondo bimestre (marzo – aprile) 2020

      L’INPS riceve la domanda, comunica all’Agenzia delle Entrate la richiesta fatta, l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito dei controlli sul reddito all’Inps  
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.  
  • Il decreto prevede un’indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e autonomi che per effetto dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
    Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

    Incaricati alle vendite a domicilio
    Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    Condizioni:
    I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni:
    • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
    • titolari di pensione.

I contributi di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito


PAGAMENTO IMPOSTE AL 16/09/2020

Coloro che hanno potuto beneficiare della proroga dei pagamenti per i mesi di Aprile 2020 e Maggio 2020 che sarebbero dovuti essere ripresi al 30.06.2020 possono essere prorogati al 16.09.2020 oppure in 4 rate mensili di cui la prima il 16.09.2020

PAGAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ex Equitalia)

Il Decreto Rilancio si dispone:

  • il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
  • che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5), anche non consecutive;
  • che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis , del D.L. 119/2018);
  • l’eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

AVVISI BONARI AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel Decreto Rilancio a differenza dei due precedenti sono inclusi nel differimento dei termini di pagamento anche gli avvisi bonari
Nello specifico i pagamenti da effettuare entro il 31.05.2020 possono essere prorogati al 16.09.2020 oppure in 4 rate mensili di cui la prima sempre al 16.09.2020
Si ricorda sempre che al momento non sono stati differiti i pagamenti per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019; pertanto l’eventuale differimento e rateizzazione porterebbe una sovrapposizione di importi da versare; in particolar modo nel mese di Novembre 2020 in cui oltre alle imposte e l’eventuale rata della dilazione per il recupero degli avvisi bonari, al momento (salvo posticipazioni future) è previsto anche l’iva di Ottobre 2020 per i mensili, l’iva del 3 trimestre 2020, i contributi INPS Artigiani/Commercianti e rata Inail autoliquidazione 2019/20 per chi ha optato per la dilazione.

CONTRIBUTO AI LAVORATORI DOMESTICI

E’ riconosciuto ai lavoratori domestici un contributo, che non concorre alla formazione del reddito, per i mesi di Aprile 2020 e Maggio 2020 di € 600,00 per ogni mese
Requisiti:

  • Avere uno o più contratti che sommati superino le 10 ore settimanali già attivi alla data del 23.02.2020
  • Il lavoratore domestico non deve essere convivente con il datore di lavoro 
  • Il contributo non è cumulabile con:
    • Le indennità previste dal Decreto Cura Italia
    • Il reddito di cittadinanza
    • Reddito da pensione (esclusa quella di invalidità)
    • Non deve essere un contratto derivante dall’emersione del lavoro irregolare ex art.. 103 Decreto Rilancio

La domanda potrà essere presentata tramite Patronato

SISMABONUS / ECOBONUS

Sismabonus

È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16 , commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1 , lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.

Impianti fotovoltaici

La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sopra indicate si applicano:

  • alle persone fisiche – non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • ai condomini;
  • agli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. I beneficiari dell’agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.  

Per coloro che fossero interessati a tale agevolazione possono contattarmi così da valutarne la fattibilità in base ai lavori effettivi che saranno svolti e l’eventuale vantaggio fiscale.

CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% fino ad un massimo di € 80.000,00 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Vi rientrano:

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)
  • Enti del Terzo Settore.

Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:

  • quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • arredi di sicurezza;
  • quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).

Il credito d’imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
  • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per la definizione del credito si attende un apposito decreto ministeriale
Per coloro che fossero interessati a tale agevolazione possono contattarmi così da valutarne la fattibilità in base ai lavori effettivi che saranno svolti e l’eventuale vantaggio fiscale.

TRASFORMAZIONE CREDITI D’IMPOSTA

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):

  • ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;
  • trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:

  1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
  3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter , del D.L. n. 63/2013;
  4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;
  5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
  6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Per coloro che fossero interessati a tale agevolazione possono contattarmi

CREDITO VACANZE

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In particolare:

  • il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;
  • Il credito è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;
  • lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari;
  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, oppure da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il corrispettivo totale dev’essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio dev’essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Attuazione della misura
Seguirà un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell’agevolazione in commento.

TOSAP – CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

Il decreto prevede l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972.

TAX CREDIT PUBBLICITA’

Per il solo 2020, è previsto l’innalzamento dal 30 al 50 per cento dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96

BONUS EDICOLE

E’ riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

Studio di Consulenza Tributaria Capitoli

DECRETO LIQUIDITA’

Elenco delle principali disposizioni varate con il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 “Decreto Liquidità”.

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTE DI LAVORO

Il Decreto Cura Italia aveva introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il decreto-legge in esame estende l’ambito applicativo dell’agevolazione, includendo anche le spese relative:

  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come ad esempio barriere e pannelli protettivi);
  • all’acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Per le imprese e liberi professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di Marzo 2020 rispetto a Marzo 2019 e/o nel mese di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019 possono sospendere i pagamenti di:

  • Iva
  • Ritenute lavoratori dipendenti
  • Contributi

da effettuare nel mese di Aprile 2020 e Maggio 2020.
Se la riduzione è avvenuta solo nel mese di Marzo 2020 rispetto a Marzo 2019, l’impresa potrà slittare i pagamenti di Aprile 2020 (riferiti a Marzo 2020) ma non quelli di Maggio 2020 (riferiti ad Aprile 2020 in quanto non c’è stata la riduzione rispetto ad Aprile 2019); 
in caso contrario se l’impresa ha la riduzione solo nel mese di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019, dovrà effettuare regolarmente i pagamenti nel mese di Aprile 2020 (riferiti a Marzo 2020 in quanto non c’è stata la riduzione rispetto a Marzo 2020), ma potrà slittare i pagamenti da fare a Maggio 2020 (riferiti ad Aprile 2020)  

Se la riduzione c’è sia per Marzo 2020 (rispetto a Marzo 2019), che ad Aprile 2020 (rispetto ad Aprile 2019), allora si possono slittare sia i pagamenti di Aprile 2020 (riferiti a Marzo 2020) che quelli di Maggio 2020 (riferiti ad Aprile 2020)
La ripresa dei pagamenti avverrà in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili a partire da Giugno 2020
L’INPS e l’INAIL comunicheranno i nominativi di coloro che hanno differito i pagamenti all’Agenzia delle Entrate, la quale effettuerà i controlli dell’effettiva riduzione di fatturato.

Si ricorda inoltre che gli avvisi bonari e altre dilazioni con l’Agenzia delle Entrate non rientrano nello slittamento dei pagamenti.

Eventualmente ci fossero delle dilazioni trimestrali degli avvisi bonari con l’Agenzia delle Entrate, si può non pagare una rata a patto che venga versata entro la scadenza di quella successiva (con possibilità di effettuare anche il ravvedimento) altrimenti si decade dal beneficio della dilazione dell’avviso bonario e l’importo residuo andrà in cartella esattoriale con sanzioni maggiorate (che passano dal 10% dell’avviso bonario al 30% in cartella) ed oneri di riscossione. Es. la rata n. 3 della dilazione scade il 31.03.2020, la n.4 scade il 30.06.2020; potete pagare la rata n. 3 entro il 29.06.2020

Faccio presente inoltre che, come già anticipato nella mail del 19.03.2020 in cui veniva trattato il decreto Cura Italia, nel periodo Maggio 2020 e Giugno 2020 si stanno accumulando una serie importante di versamenti, oltre a quelli derivanti dagli slittamenti dei vari decreti per l’emergenza CORONAVIRUS, ad oggi, rimangono anche le scadenze attuali come quelle relative al pagamento delle imposte sul reddito e pagamenti periodici (iva mensile di Maggio da versare a Giugno, IMU, ecc.).Pertanto con l’adesione alla proroga e la dilazione ci si potrebbe trovare ad avere nello stesso mese sia i pagamenti riattivati che quelli ordinari.Tale osservazione non è da prendere come un incentivo a non usufruire della proroga, bensì ad effettuare una valutazione non dettata dalla sola opportunità di slittare un pagamento; ovviamente sono sempre a disposizione anche nell’assisterVi per pianificare i pagamenti futuri in caso di adesione alla proroga.

GARANZIE PER FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRESE

Questo decreto prevede due tipologie di garanzie:

A) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

  1. Garanzia è concessa gratuitamente
  2. Sono ammesse imprese che hanno fino a 499 dipendenti
  3. Garanzia fino al 90% del finanziamento
  4. Durata fino a 72 rate (6 anni)
  5. Limite del finanziamento:
    – il doppio del costo del personale dipendente
                 oppure in alternativa 
    – il 25% del fatturato del 2019
  6. in alternativa alla garanzia diretta è prevista la riassicurazione fino al 100% a patto che la garanzia principale sia limitata al 90% del finanziamento
  7. è possibile ottenere finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito a patto che il nuovo finanziamento sia superiore almeno del 10% rispetto al credito rinegoziato
  8. La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”

Casistiche particolari per le PICCOLE MEDIE IMPRESE:

  • Per garanzia fino a 25.000,00 euro:
    • garanzia sul 100% del finanziamento
    • non è prevista valutazione del merito creditizio
    • preammortamento 24 mesi
    • durata 72 mesi (6 anni)
    • il tasso dovrebbe essere tra 1,2 – 2% circa

  • Per garanzia fino a 800.000,00 euro, oltre a quanto già indicato nei punti da 1 a 8 all’inizio:
    • la garanzia può arrivare fino al 100%, aggiungendo a quella del 90% prevista dal decreto, un’ulteriore 10% concesso da soggetti abilitati a rilasciare garanzie 

Per l’attuazione bisogna attendere autorizzazione della Commissione Europea. Intanto ci sono banche che già raccolgono le domande.

B) GARANZIA SACE

Questa garanzia si attiverà successivamente all’esaurimento dei fondi previsti per la garanzia di cui sopra.

  • Garanzia per finanziamenti non superiore a 72 mesi (6 anni), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi
  • l’impresa non deve rientrare nella categorie delle imprese in difficoltà e al 29 febbraio non deve avere esposizioni deteriorate
  • Limite del finanziamento:
    • il doppio del costo del personale dipendente

      oppure in alternativa

    • il 25% del fatturato del 2019
  • La garanzia copre:
    • il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
    • 80% del finanziamento per imprese con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro e con più di 5.000 dipendenti
    • 70% del finanziamento per imprese con un fatturato superiore a 5 miliardi di euro
  • I costi per il rilascio della garanzia sono:
    • 1 anno 0,25% del finanziamento
    • 2 – 3 anno 0,50% del finanziamento
    • 4 – 6 anno 1% del finanziamento
  • chi beneficia di tali finanziamenti:
    • non può distribuire utili
    • deve garantire i livelli occupazionali
  • il finanziamento deve essere destinato a:
    • sostenere i costi del personale
    • investimenti in stabilimenti produttivi in Italia

C’è una procedura semplificata per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, le quali dovranno rivolgersi alla banca la quale si interfaccerà con la SACE per il rilascio della garanzia.


RITENUTE D’ACCONTO

Per coloro che:

  • nell’anno 2019 non hanno effettuato ricavi superiori ai 400.000,00 euro
  • non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato

possono rilasciare una dichiarazione in cui viene richiesto di non applicare la ritenuta d’acconto per gli incassi ricevuti tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.
L’importo delle ritenute d’acconto incassate le dovrete riversare entro il 31.07.2020 in un’unica rata o in 5 rate mensili a partire da Luglio 2020.
Vi esorto a contattarmi personalmente prima di usufruire di tale opzione.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Se l’importo del 1 trimestre delle marche da bollo sulle fatture elettroniche è inferiore ad € 250 si possono versare insieme a quelle del 2 trimestreSe la somma dell’importo del 1 e 2 trimestre dell marche da bollo sulle fatture elettroniche è inferiore ad € 250 si possono versare insieme a quelle del 3 trimestre.

Autore: Studio di Consulenza Tributaria Capitoli

Decreto Cura Italia

Riepilogo delle disposizioni introdotte con il nuovo D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Decreto Marzo o “Decreto Cura Italia”)

Art. 19 Marzo 2020, a cura di Studio di Consulenza Tributaria Capitoli


CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

E’ previsto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di € 20.000,00.
Tetto massimo € 50.000.000,00 di fondo. Entro 30 giorni dall’entrate in vigore del decreto saranno comunicati i criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito.


PROROGA VERSAMENTI


Per tutti coloro che nell’anno 2019 hanno effettuato ricavi superiori ai 2.000.000,00 di euro i versamenti di oggi 16.03.2020 slittano a venerdì 20.03.2020.
Per tutti gli altri (fatturato inferiore ai 2.000.000,00 di euro) i versamenti fino al 31.03.2020 si dovranno versare entro il 31.05.2020Le modalità di versamento potranno essere:

  • Unica soluzione
  • 5 rate a partire dal mese di maggio 2020

A parere di chi scrive potrebbero esserci dei tributi che, a fronte di ulteriori chiarimenti, potrebbero non rientrare nella proroga. Vi ricordo inoltre che, al momento, sono sospesi solo i pagamenti di Marzo 2020; quindi valutare bene l’eventuale adesione alla proroga in quanto il 16/05/2020 ci sono scadenza come il versamento dell’iva di maggio (per i mensili) e del 1 trimestre 2020 (per i trimestrali), contributi INPS e l’INAIL (per coloro che hanno optato per la dilazione); stesse cose alla scadenza del 16/08/2020, oltre al pagamento delle imposte 2019 + acconti 2020.

Pertanto con l’adesione alla proroga e la dilazione ci si potrebbe trovare ad avere nello stesso mese sia i pagamenti riattivati che quelli ordinari.Tale osservazione non è da prendere come un incentivo a non usufruire della proroga, bensì ad effettuare una valutazione non dettata dalla sola opportunità di slittare un pagamento; ovviamente sono sempre a disposizione anche nell’assisterVi per pianificare i pagamenti futuri in caso di adesione alla proroga.Comunque vista la possibilità di versare senza sanzioni ed interessi entro il 31.05.2020, possiamo riparlarne anche nei prossimi giorni, così da valutare insieme le modalità di versamento migliori.

NUOVI CHIARIMENTI:


Come indicato nella mail del 16.03.2020 in cui prevedevo che alcuni tributi non fossero inseriti nella proroga, vi informo che sono arrivati dei chiarimenti; di seguito si indicano le novità:

  • TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
    Per tutti i soggetti (S.R.L., S.p.A., S.R.L.S., S.A.P.A.) che in data 16.03.2020 dovevano versare la tassa di vidimazione libri sociali pari ad € 309,87, in considerazione del fatto che la proroga al 31.05.2020 riguarda esclusivamente le ritenute, l’iva, i contributi ed il premio Inail, la nuova scadenza entro cui versare tale imposta è il 20.03 (domani).
    I clienti interessati riceveranno comunque una mail personale per concordare il versamento.

  • CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI
    In base alla circolare Inps n. 37/2020, se il datore di lavoro ha operato la trattenuta della quota contributi a carico del dipendente è tenuto a versarla con le regolari scadenze (quella di Febbraio è al 20.03); ovviamente tutti i datori di lavoro hanno trattenuto questo importo e pertanto tutti dovranno versare almeno questa quota parte.
    I clienti interessati riceveranno comunque una mail personale per concordare il versamento.  

  • AVVISI BONARI
    Sembrerebbe che gli avvisi bonari sono stati esclusi da tale proroga, non sappiamo che in futuro con un nuovo decreto saranno inseriti. Quindi, per coloro che hanno questo tipo di scadenze, dovranno rispettare il piano di dilazione.
    Faccio presente però che in caso di rateizzazione, essendo la scadenza di ogni rata trimestrale, in caso di difficoltà si possono non pagare le rate successive alla prima, PURCHE’ LA RATA SCADUTA SIA VERSATA ENTRO LA SCADENZA DELLA RATA SUCCESSIVA (es. la rata n. 3 della dilazione scade il 31.03.2020, la n. 4 scade il 30.06.2020; potete pagare la rata n. 3 entro il 29.06.2020 e non decadere dalla dilazione); in questo modo guadagnate tre mesi, non decade la dilazione e le sanzioni rimangono al 10% invece che al 30% in caso di cartella esattoriale; ovviamente lo slittamento del pagamento, seppur entro la rata successiva prevede la necessità di effettuare il ravvedimento.
    Anche per la prima rata sono previsti alcuni giorni di tolleranza in caso di lieve ritardo; ma personalmente consiglio sempre di pagarla entro la regolare scadenza. 
    I clienti interessati riceveranno comunque una mail personale per concordare il versamento.  

RITENUTE D’ACCONTO

Per coloro che:

  • nell’anno 2019 non hanno effettuato ricavi superiori ai 400.000,00 euro
  • nel mese di Febbraio 2020 non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato
  • subiscono la ritenuta d’acconto sulle proprie parcelle incassate entro marzo 2020

possono rilasciare una dichiarazione in cui viene richiesto di non applicare la ritenuta d’acconto.

L’importo delle ritenute d’acconto incassate le dovrete riversare entro Maggio 2020 in un’unica rata o in 5 rate mensili a partire da Maggio 2020.

INDENNITA’ UNA TANTUM PROFESSIONISTI


È riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONE SPECIALI AGO

Vi rientrano tutti coloro che sono iscritti all’INPS come Artigiani o Commercianti, non titolari di pensione, anche in questo caso è riconosciuta una indennità di € 600,00 per il mese di Marzo 2020.
Nello specifico non si è compreso se vi possano accedere solo coloro che sono iscritti a queste forme previdenziali (Artigiani e Commercianti) in qualità di titolari di ditta individuale o anche coloro che vi sono iscritti in qualità di soci lavoratori di società(SNC, SAS, SRL, SRLS)
Per entrambi le indennità pongo anche il dubbio su eventuali paletti per l’accettazione della domanda, come ad esempio essere in regola con il versamento dei contributi.Ma anche questo aspetto immagino che sarà chiarito meglio nei prossimi giorni.

Aspetti fiscali
Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

NOVITA’:

  • MODALITA’ RICHIESTA INDENNITA’
    Per la richiesta dell’indennità, come già comunicato ieri sera a mezzo whatsapp, si sta pensando ad un “click day”.
    Questo significa che le domande dovranno pervenire tutte nella stessa giornata ed anche se ci si riuscisse a farla pervenire entro il giorno indicato, non è data per certa l’accettazione in quanto le domande che verranno accettate sono limitate ai fondi messi a disposizione.
    Pertanto al fine di evitare dispartirà tra i clienti sulla precedenza nell’invio delle domande, queste dovranno essere spedite direttamente da voi.
    Sarà necessario avere il PIN DISPOSITIVO.
    Per gli artigiani e commercianti già è in vostro possesso e posso comunicarvelo; per gli iscritti alla gestione separata che ancora non lo hanno, dovranno fare richiesta direttamente alla sede INPS; sconsiglio la richiesta di PIN ON LINE in quanto la seconda parte del Pin che arriva per posta potrebbe non arrivare per tempo; inoltre la richiesta del pin on line non genera un PIN DISPOSITIVO, ma un PIN GENERICO; per la trasformazione in PIN DISPOSITIVO bisogna effettuare dei passaggi sul sito INPS e questo allunga ulteriormente i tempi; pertanto, non volendo incitare nessuno ad andare con le disposizioni di sicurezza imposte, per ottenere il PIN DISPOSITIVO nell’immediato ci si dovrà recare presso la propria sede INPS.
    Per permettervi di spedire la domanda cercherò di reperire e mandarvi una guida.
    Per chi proprio non ha modo di spedire la domanda con mezzi propri, potrò essere incaricato io MA NON POTRÒ GARANTIRE L’ACCETTAZIONE della stessa.
    Inoltre essendo una prestazione straordinaria, che potrebbe richiedere un intervento nella notte, sarà richiesto un compenso di € 50,00.
    Ripeto che attualmente non è ancora nulla di definitivo e non sappiamo se sarà una domanda completamente On-Line o ci sarà un modulo cartaceo da spedire telematicamente.
    Se ci dovessero essere cambiamenti vi informerò quanto prima.

CASSE DI PREVIDENZA PROFESSIONALI PRIVATE


È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.

FONDO PER IL REDDITO ULTIMA ISTANZA

E’ stato istituito questo fondo per i lavoratori dipendenti e autonomi (in questo caso vi rientrano anche coloro che hanno cassa di previdenza privata) che, a seguito dell’emergenza CORONAVIRUS, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività.Deve essere definita entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto le modalità  e i criteri di attribuzione dell’indennità.Al momento non sembra esserci divieti di cumulabilità con le altre indennità di cui sopra. 

CONGEDO e INDENNITA’ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA e LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa di previdenza privata) e il lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) che hanno figli con età inferiore ai 12 anni (ad eccezione di coloro che hanno situazione di disabilità grave accertata per i quali non si applica il limite di età), possono ottenere un congedo (per i lavoratori dipendenti) o un’indennità (per i lavoratori autonomi) pari a 15 giorni.Senza entrare nel tecnico, durante il congedo la retribuzione per i lavoratori dipendenti, così come l’indennità per i lavoratori autonomi sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale calcolata in base a specifiche norme di legge.In alternativa si può richiedere un bonus per l’acquisto di baby-sitting che verrà corrisposto nel limite massimo di € 600,00 e sarà erogato mediante libretto di famiglia (tipo voucher).
Quest’ultima alternativa del baby-sitting può essere richiesta anche da coloro che sono iscritti a casse private (Avvocati, medici, periti, ecc.) subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
In merito ai lavorati autonomi Artigiani e Commercianti, anche in questo caso non si è compreso se vi possano accedere solo coloro che sono iscritti in qualità di titolari di ditta individuale o anche coloro che vi sono iscritti in qualità di soci lavoratori di società(SNC, SAS, SRL, SRLS)

MUTUI PRIMA CASA PARTITE IVA

Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. 
Nessun obbligo di presentare l’Isee.  
Vi invito a rivolgervi al proprio istituto bancario

MORATORIA MUTUI IMPRESE


Riporto pagina ABI (Associazione Bancaria Italiana); pertanto vi invito a rivolgervi all’istituto bancario con il quale è intrattenuto il contratto di finanziamentohttps://www.abi.it/Pagine/news/Moratoria_sospensioneFinanziamenti.aspx

Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch’essi prorogati;
  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

Si può sospendere anche solo la quota capitale.L’impresa deve autocertificare di aver subito, a seguito dell’emergenza CORONAVIRUS, la riduzione di liquidità.

IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE

Sospesi fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonchè per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui sopra dovranno essere riversati entro Maggio 2020 in un’unica rata o in 5 rate mensili a partire da Maggio 2020.

REQUISIZIONE ALBERGHI E IMMOBILI


I Prefetti possano provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. I Prefetti dovranno disporre anche in merito alle relative procedure indennitarie. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito, il Prefetto è tenuto a corrispondere al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Al riguardo la norma precisa quanto segue:

  • l’indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore;
  • la requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza;
  • se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza;
  • in caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.

CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI – BOTTEGA

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.Sono escluse le attività che potevano rimanere aperte (alimentari, edicole, farmarcie, tabacchi, ecc.), anche se hanno optato per la chiusura.

AFFITTI – LOCAZIONI 

Al momento non ci sono altre disposizioni in merito ad eventuali locazioni in locali non C1; pertanto si rimanda alla contrattazione privata tra locatore e conduttore (riduzione del canone per alcuni mesi, sospensione dei pagamenti e rientro attraverso rateizzazione).
Si fa presente che in caso di accettazione di un’eventuale riduzione del canone, si deve comunicare (anche a mezzo PEC) all’agenzia delle entrate l’accordo raggiunto; tale comunicazione/registrazione non prevede bolli ed imposte di registro.
In caso di accordi di riduzione del canone, questa comunicazione, permette al locatore di non versare le imposte sul canone non percepito a seguito della riduzione.

DETRAZIONE FISCALE DONAZIONI


Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali
È riconosciuta una detrazione del 30%,  per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Donazioni effettuate da imprese
Si applica l’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.   

SALDO E STRALCIO – ROTTAMAZIONE TER

Slittando al 31.05.2020 le seguenti scadenze:

  • scadenza del 28.02.2020 della rata della rottamazione Ter
  • scadenza del 31.03.2020 della rata del saldo e stralcio

CARTELLE


Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. 

NOVITA’:
Non sono oggetto di sospensione i versamenti delle rateizzazioni intrattenute con Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia)
Pertanto a parere di chi scrive non sono oggetto di proroga anche il pagamento di cartelle scadute prima del giorno 8 marzo 2020.

APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETA’

E’ prorogata al 30.06.2020 la data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI


Viene riconosciuto un premio di € 100,00 per il mese di Marzo 2020 da rapportare ai giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.Questo premio non concorre alla formazione del reddito.Il premio sarà riconosciuto a coloro che nell’anno 2019 hanno avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore ad € 40.000,00


CONTRIBUTI COLF – BADANTI

Slittano al 10.06.2020 i contributi per colf e badanti

DOCUMENTI DI IDENTITA’ 

Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto 2020 (la misura non si applica ai documenti validi per l’espatrio). 

Per quanto ho cercato di riportare tutti i punti che penso Vi possono essere utili è probabile che qualche punto di vostro interesse non sia inserito in questo riepilogo; in tal caso contattatemi, così come contattatemi nel caso siate interessati a rientrare in agevolazioni di carattere straordinario (indennità una tantum, crediti d’imposta, ecc.); altrimenti non sarà effettuata alcuna richiesta.
In merito invece alle novità in materia di lavoro, saranno inviate con separata mail.
In ultimo, vi indico il link con i chiarimenti relativi ai vari punti trattati nei vari decreti (spostamenti, trasporti, scuole, ecc..)
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

Autore : Studio di Consulenza Tributaria Capitoli

Fase 2 COVID-19 | Linee guida per la riapertura di ristoranti, parrucchieri, commercio, e attività ricettive

La Conferenza Stato Regioni, ha approvato le linee guida per la riapertura delle attività economiche a partire da lunedì 18 maggio.

OBBLIGO SANIFICAZIONE studi e aziende per COVID-19

pubblicato l’ 8 aprile 2020 da cnalucca

Secondo la circolare del Ministero della Salute, l’adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.

Per gli operatori non interessati dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d’intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso dei fornitori, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).

Il punto 4 del protocollo prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute (circolare 22.02,2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.

Conseguenze 

– Per l’azienda o studio professionale che hanno proseguito l’attività, è quindi obbligatorio procedere alla “sanificazione periodica”; l’inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell’Inail e gravi conseguenze legali nel caso di conseguenze per la salute dei lavoratori.

Sanificazione

  1. da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento;

2. nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).

Ricordiamo che le indicazioni contenute devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 nei normali contesti di vita sociale.

fonte : CNA Roma (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma)