Decreto Ristori 1 e 2


AREA GIALLA


Le misure previste per il Decreto Ristori 1 – D.L. 137/2020 –  (si veda mail del 02.11.2020), con l’entrata in vigore del Decreto Ristori 2 – D.L. 149/2020 –  sono state ampliate anche ad altre attività che hanno subito limitazioni a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 03.11.
Pertanto le principali misure di sostegno previste sono le seguenti:


Contributo a fondo perduto
Gli importi corrisposti sono in quota percentuale del contributo già ricevuto in base al Decreto Rilancio. Accanto al tipo di attività troverete una percentuale; quella percentuale stabilisce la quota che si riceverà rispetto al contributo a fondo perduto ricevuto dall’Agenzia delle Entrate (es. 493210 – Trasporto con Taxi: percentuale 100%; significa che riceverà il 100% di quanto già ricevuto con il Decreto Rilancio; quindi se con il Decreto Rilancio si è ricevuto l’importo minimo di € 1.000 o più, con il contributo di quest’ultimo decreto si riceverà pari importo).Se la vostra attività ha accanto la percentuale di 150% significa che se con il Decreto Rilancio avete ricevuto € 1.000 in questa occasione riceverete € 1.500.
Il contributo viene automaticamente accreditato ai soggetti che ne avessero già fatto richiesta con il decreto “Rilancio”. Coloro che non avessero a suo tempo non avevano presentato richiesta, e che ad oggi rispettano i requisiti richiesti, potranno accedere alla misura solo previa presentazione di istanza, quando sarà emanato lo specifico provvedimento attuativo;

Credito imposta locazioni / affitto d’azienda riconosciuto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, nel rispetto delle stesse condizioni previste dall’art. 28 del D.L. “Rilancio”, ma senza limitazioni connesse all’ammontare dei ricavi dell’esercizio precedente.
Le suddette misure sono previste esclusivamente per coloro che hanno il codice ateco rientrante tra quelli elencati nell’allegato “Codici Ateco”


AREA ARANCIONE

Valgono le stesse misure previste per l’area gialla con il seguente ampliamento:
Il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% per le seguenti attività:
– 561030-gelaterie e pasticcerie
– 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti
– 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina
– 551000-Alberghi

Queste attività passano da un contributo pari al 150% al 200%; quindi ad esempio se una gelateria e pasticceria a Luglio/Agosto in base al decreto Rilancio ha ricevuto un contributo di € 1.000, adesso se fosse collocata in zona gialla riceverebbe € 1.500, se fosse in zona arancione riceverebbe € 2.000.Stesso calcolo per coloro che non hanno presentato la domanda del decreto rilancio nei mesi passati ma possono aderire a questa richiesta.


AREA ROSSA

Valgono le stesse misure previste per l’area gialle e quella arancione.
Il calcolo del contributo a fondo perduto è pari a quello dell’area arancione.
In considerazione del fatto che nell’area rossa ci sono ulteriori restrizioni alle attività commerciali, oltre ai codici ateco elencati nell’allegato “Codici Ateco” è stato ampliato il contributo a fondo perduto ed il credito d’imposta per i canoni di locazione anche ad altre attività, nell’allegato “Codici Ateco AREA ROSSA” sono elencati gli ulteriori codici attività che vi possono rientrare.
Per il credito d’imposta sui canoni di locazione è stato esteso anche ad altre attività oltre a quelle riportate nei due allegati: Le ulteriori attività che vi possono rientrare sono:Codice Ateco 79.11.00Attività delle agenzie di viaggioCodice Ateco 79.12.00Attività dei tour operator

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sospensione saldo Imu anno 2020
Per le attività riportate nei codici ateco allegati non è dovuta la rata a saldo dell’IMU 2020, semprechè i proprietari dell’immobile siano anche i gestori delle attività ivi esercitate  

Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020. La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di novembre riguarda esclusivamente:1. i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i contribuenti interessati alla misura operano in qualità di sostituti d’imposta.
2. l’IVA.

Tale sospensione è fruibile esclusivamente per:

  1. Le attività sospese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
  2. Servizi di ristorazione ubicati in aree arancione e rossa;
  3. Commercio al dettaglio e servizi alla persona sospesi in quanto ubicati in area rossa, i cui codici ateco AREA ROSSA;
  4. Alberghi, agenzie di viaggio e tour operator operanti in zona rossa.

Inoltre, a norma dell’art. 11 del D.L. n. 149/2020, per il mese di novembre 2020, è sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati se esercitano attività di cui all’allegato Codici Ateco

Posticipare il versamento del 2 acconto 2020 al 30.04.2021 per i soggetti ISA che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel 1 Semestre 2020 rispetto al 1 Semestre 2019 o, indipendentemente dal calo del fatturato, coloro che sono nei codici ateco rientranti in entrambi gli allegati purché siano in zona rossa o ristoranti ubicati in area arancione o rossa

Nuovo contributo a fondo perduto per attività esercitate in centro commerciale
e produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande

Si evidenzia che il decreto “Ristori 2” prevede un ulteriore contributo a fondo perduto
a favore dei soggetti che esercitano la propria attività all’interno di un centro commerciale, posto che tali strutture sono chiuse nelle giornate festive su tutto il territorio nazionale, salvo attività specifiche (es. farmacie); tale contributo a fondo perduto aggiuntivo dovrebbe essere riconosciuto anche a favore dei soggetti che svolgono attività di produzione industriale nel comparto alimentare e delle bevande, a ristoro della contrazione del mercato subita e dovuta alle limitazioni imposte alla ristorazione.
Questo contributo aggiuntivo, tuttavia, è rimandato al 2021; si tratta in ogni caso di una misura che richiederà, da parte dei soggetti interessati, la presentazione di un’apposita istanza, occorre quindi attendere l’anno venturo ed il provvedimento attuativo.

Saluti
Alessio Capitoli Studio di consulenza tributaria