SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
Riconosciuto un credito d’imposta del 60 per cento (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – di:
- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.)
Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.
fonte: http://www.governo.it/it/articolo/il-decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale/14623

IRAP
Si è disposto di cancellare l’IRAP per il saldo anno 2019 ed i primo acconto 2020.
Nel merito rimangono ancora alcuni dubbi in merito all’applicazione di tale norma in quanto è di chiara interpretazione in caso di debito IRAP per l’anno 2020, ma non è ancora chiaro la possibilità di utilizzo dell’eventuale credito o in caso l’importo del primo acconto 2020 sia inferiore al minimo da versare e quindi verrebbe inglobato dal 2 acconto di Novembre (in tal caso un importo non dovuto verrebbe inserito all’intero di un importo dovuto)
Si auspicano chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria
Rimane fermo il versamento del 2 acconto previsto per Novembre 2020 ed inoltre, caso di mancato versamento degli acconti 2019 (il versamento si sarebbe dovuto effettuare l’anno scorso con il saldo imposte 2018), si dovrà procedere ad effettuare il calcolo del ravvedimento operoso con sanzione ridotta al 3,75%, altrimenti sull’importo non versato, oltre all’importo degli acconti non versati si avrà una sanzione pari al 10%.
Coloro che non hanno effettuato il versamento degli acconti saranno contattati da me personalmente e si strutturerà un piano finanziario per riuscire ad effettuare il versamento degli acconti 2019 potendo usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso con sanzione ridotta.
Si evidenzia inoltre che, al momento, per le imposte maggiormente onerose calcolate in sede di dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF, IRES, INPS) non ci sono proroghe, pertanto rimangono le consuete scadenze.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
E’ previsto un contributo a fondo perduto per le imprese, lavoratori autonomi e reddito agrario, titolari di partita iva.Tale contributo non concorre alla produzione del reddito.
Sono esclusi:
- Coloro che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza
- Enti pubblici art. 74 del Testo Unico Imposta su Redditi
- Intermediari finanziari
- Soggetti che hanno diritto all’indennità prevista dall’art. 27 del Decreto Cura Italia (es. Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che hanno percepito il bonus 600 euro)
- Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti ad ente di previdenza privati (Avvocato, Medico, Commercialista, Perito, Geometra, Ingegnere)
Le condizioni per poter ottenere il beneficio:
- Compensi o ricavi anno 2019 inferiore a 5.000.000,00 di euro
- Riduzione fatturato e corrispettivi del 33% di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019; per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 01.01.2019 non bisogna verificare tale parametro.
La misura del contributo è calcolato applicando una percentuale alla riduzione del fatturato:
- Fino a 400.000,00 euro di fatturato nel 2019 il 20% della riduzione
- Oltre i 400.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00 euro di fatturato nel 2019 il 15% della riduzione
- Oltre 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro di fatturato nel 2019 il 10% della riduzione
E’ previsto comunque un minimo di 1.000,00 alle persone fisiche (ditte individuali) e 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società)
Il contributo verrà richiesto attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; si attende provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in cui si forniscono ulteriori chiarimenti.
Tale richiesta è soggetta a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza per la verifica antimafia; in caso di beneficio del contributo pur non avendo i requisiti, oltre alla restituzione del contributo, c’è anche una sanzione del 100% fino al 200% del contributo ricevuto; inoltre viene applicato anche l’articolo del codice penale 316-ter che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.
CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO AZIENDA
E’ previsto un credito d’imposta del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Tale credito non concorre alla produzione del reddito.
Il credito riguarda i mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020
Per poter usufruire del credito bisogna rispettare i seguenti requisiti:
- Fatturato anno 2019 inferiore a 5.000.000,00 di euro
- Riduzione del 50% del fatturato nel mese in cui si vuole riconosciuto il credito rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
- Effettivo pagamento del canone di locazione (si consiglia che il pagamento sia tracciato)
Stessi requisiti di cui sopra per coloro che invece hanno un affitto d’azienda in cui è incluso anche l’immobile non abitativo; in tal caso il credito d’imposta spettante è pari al 30%
Il credito può essere oggetto di cessione.
Si attendono, da parte dell’Agenzia delle Entrate, le modalità per l’utilizzo del credito.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Viene estesa di altre 9 settimane usufruibili così suddivise:
- Per il periodo 23.02.2020 – 31.08.2020 le prima 5 settimane possono essere accodate alle prime 9 settimane già eventualmente richieste (es. se le prime 9 settimane già richieste sono terminate a fine aprile si possono accodare le ulteriori 5 settimane fino ai primi di giugno 2020)
- Le seconde 4 settimane possono essere richieste a partire dal 1 settembre 2020
Per coloro che sono nel settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche le successive 4 settimane possono essere usufruite anche prima del 1 settembre 2020
INDENNITA’ PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE
Prevista anche per aprile 2020 e maggio 2020 l’indennità di € 600,00 per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenze private
REDDITI DI EMERGENZA
Istituito un reddito di emergenza per i nuclei familiari
L’importo del contributo può variare dai 400,00 euro fino a 800,00 euro e viene erogato in due quote
La domanda deve essere presentata entro il 30.06.2020 utilizzando una specifica procedura che sarà rilasciata dall’Inps; la domanda potrà essere presentata anche tramite patronato
I requisiti sono i seguenti:
- Residenza in italia
- Valore del reddito familiare di aprile inferiore al contributo
- Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro; tale limite è aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
- Valore Isee inferiore ad € 15.000,00
- Non aver percepito le indennità del decreto Cura Itala o le indennità ex art. 84 (Indennità liberi professionisti) e 85 (Indennità per i lavoratori domestici) del Decreto Rilancio
- Non avere reddito da lavoro dipendente, pensione o reddito di cittadinanza
INDENNITA‘ LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS Art. 2 comma 2 L. 335/1995
Gli iscritti all’INPS Artigiani/Commercianti non vi rientrano in quanto hanno a disposizione il CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO di cui sopra
Sono previsti i seguenti provvedimenti
- Indennità € 600,00 per il mese di Aprile 2020 a coloro che ne hanno già beneficiato per il mese di Marzo 2020, così come previsto dal Decreto Cura Italia
- Indennità € 1.000,00 per il mese di Maggio 2020 alle seguenti condizioni:
- Non abbiamo cessato l’attività
- Non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
- Riduzione del redditi (Incassi – costi sostenuti) di almeno il 33% raffrontando il secondo bimestre (marzo – aprile) 2019 con il secondo bimestre (marzo – aprile) 2020
L’INPS riceve la domanda, comunica all’Agenzia delle Entrate la richiesta fatta, l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito dei controlli sul reddito all’Inps
- Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.
- Il decreto prevede un’indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e autonomi che per effetto dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
Incaricati alle vendite a domicilio
Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Condizioni:
I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni:
I contributi di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito
PAGAMENTO IMPOSTE AL 16/09/2020
Coloro che hanno potuto beneficiare della proroga dei pagamenti per i mesi di Aprile 2020 e Maggio 2020 che sarebbero dovuti essere ripresi al 30.06.2020 possono essere prorogati al 16.09.2020 oppure in 4 rate mensili di cui la prima il 16.09.2020
PAGAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ex Equitalia)
Il Decreto Rilancio si dispone:
- il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
- che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5), anche non consecutive;
- che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis , del D.L. 119/2018);
- l’eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
AVVISI BONARI AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel Decreto Rilancio a differenza dei due precedenti sono inclusi nel differimento dei termini di pagamento anche gli avvisi bonari
Nello specifico i pagamenti da effettuare entro il 31.05.2020 possono essere prorogati al 16.09.2020 oppure in 4 rate mensili di cui la prima sempre al 16.09.2020
Si ricorda sempre che al momento non sono stati differiti i pagamenti per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019; pertanto l’eventuale differimento e rateizzazione porterebbe una sovrapposizione di importi da versare; in particolar modo nel mese di Novembre 2020 in cui oltre alle imposte e l’eventuale rata della dilazione per il recupero degli avvisi bonari, al momento (salvo posticipazioni future) è previsto anche l’iva di Ottobre 2020 per i mensili, l’iva del 3 trimestre 2020, i contributi INPS Artigiani/Commercianti e rata Inail autoliquidazione 2019/20 per chi ha optato per la dilazione.
CONTRIBUTO AI LAVORATORI DOMESTICI
E’ riconosciuto ai lavoratori domestici un contributo, che non concorre alla formazione del reddito, per i mesi di Aprile 2020 e Maggio 2020 di € 600,00 per ogni mese
Requisiti:
- Avere uno o più contratti che sommati superino le 10 ore settimanali già attivi alla data del 23.02.2020
- Il lavoratore domestico non deve essere convivente con il datore di lavoro
- Il contributo non è cumulabile con:
- Le indennità previste dal Decreto Cura Italia
- Il reddito di cittadinanza
- Reddito da pensione (esclusa quella di invalidità)
- Non deve essere un contratto derivante dall’emersione del lavoro irregolare ex art.. 103 Decreto Rilancio
La domanda potrà essere presentata tramite Patronato
SISMABONUS / ECOBONUS
Sismabonus
È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16 , commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1 , lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.
Impianti fotovoltaici
La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni sopra indicate si applicano:
- alle persone fisiche – non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- ai condomini;
- agli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. I beneficiari dell’agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.
Per coloro che fossero interessati a tale agevolazione possono contattarmi così da valutarne la fattibilità in base ai lavori effettivi che saranno svolti e l’eventuale vantaggio fiscale.
CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
E’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% fino ad un massimo di € 80.000,00 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Vi rientrano:
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)
- Enti del Terzo Settore.
Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:
- quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza;
- quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).
Il credito d’imposta è:
- cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
- cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per la definizione del credito si attende un apposito decreto ministeriale
Per coloro che fossero interessati a tale agevolazione possono contattarmi così da valutarne la fattibilità in base ai lavori effettivi che saranno svolti e l’eventuale vantaggio fiscale.
TRASFORMAZIONE CREDITI D’IMPOSTA
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):
- ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;
- trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).
Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:
- recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
- efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
- adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter , del D.L. n. 63/2013;
- recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per coloro che fossero interessati a tale agevolazione possono contattarmi
CREDITO VACANZE
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. In particolare:
- il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;
- Il credito è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;
- lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari;
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, oppure da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il corrispettivo totale dev’essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio dev’essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Attuazione della misura
Seguirà un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell’agevolazione in commento.
TOSAP – CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO
Il decreto prevede l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972.
TAX CREDIT PUBBLICITA’
Per il solo 2020, è previsto l’innalzamento dal 30 al 50 per cento dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96
BONUS EDICOLE
E’ riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Studio di Consulenza Tributaria Capitoli