DECRETO LIQUIDITA’

Elenco delle principali disposizioni varate con il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 “Decreto Liquidità”.

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTE DI LAVORO

Il Decreto Cura Italia aveva introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il decreto-legge in esame estende l’ambito applicativo dell’agevolazione, includendo anche le spese relative:

  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come ad esempio barriere e pannelli protettivi);
  • all’acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Per le imprese e liberi professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di Marzo 2020 rispetto a Marzo 2019 e/o nel mese di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019 possono sospendere i pagamenti di:

  • Iva
  • Ritenute lavoratori dipendenti
  • Contributi

da effettuare nel mese di Aprile 2020 e Maggio 2020.
Se la riduzione è avvenuta solo nel mese di Marzo 2020 rispetto a Marzo 2019, l’impresa potrà slittare i pagamenti di Aprile 2020 (riferiti a Marzo 2020) ma non quelli di Maggio 2020 (riferiti ad Aprile 2020 in quanto non c’è stata la riduzione rispetto ad Aprile 2019); 
in caso contrario se l’impresa ha la riduzione solo nel mese di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019, dovrà effettuare regolarmente i pagamenti nel mese di Aprile 2020 (riferiti a Marzo 2020 in quanto non c’è stata la riduzione rispetto a Marzo 2020), ma potrà slittare i pagamenti da fare a Maggio 2020 (riferiti ad Aprile 2020)  

Se la riduzione c’è sia per Marzo 2020 (rispetto a Marzo 2019), che ad Aprile 2020 (rispetto ad Aprile 2019), allora si possono slittare sia i pagamenti di Aprile 2020 (riferiti a Marzo 2020) che quelli di Maggio 2020 (riferiti ad Aprile 2020)
La ripresa dei pagamenti avverrà in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili a partire da Giugno 2020
L’INPS e l’INAIL comunicheranno i nominativi di coloro che hanno differito i pagamenti all’Agenzia delle Entrate, la quale effettuerà i controlli dell’effettiva riduzione di fatturato.

Si ricorda inoltre che gli avvisi bonari e altre dilazioni con l’Agenzia delle Entrate non rientrano nello slittamento dei pagamenti.

Eventualmente ci fossero delle dilazioni trimestrali degli avvisi bonari con l’Agenzia delle Entrate, si può non pagare una rata a patto che venga versata entro la scadenza di quella successiva (con possibilità di effettuare anche il ravvedimento) altrimenti si decade dal beneficio della dilazione dell’avviso bonario e l’importo residuo andrà in cartella esattoriale con sanzioni maggiorate (che passano dal 10% dell’avviso bonario al 30% in cartella) ed oneri di riscossione. Es. la rata n. 3 della dilazione scade il 31.03.2020, la n.4 scade il 30.06.2020; potete pagare la rata n. 3 entro il 29.06.2020

Faccio presente inoltre che, come già anticipato nella mail del 19.03.2020 in cui veniva trattato il decreto Cura Italia, nel periodo Maggio 2020 e Giugno 2020 si stanno accumulando una serie importante di versamenti, oltre a quelli derivanti dagli slittamenti dei vari decreti per l’emergenza CORONAVIRUS, ad oggi, rimangono anche le scadenze attuali come quelle relative al pagamento delle imposte sul reddito e pagamenti periodici (iva mensile di Maggio da versare a Giugno, IMU, ecc.).Pertanto con l’adesione alla proroga e la dilazione ci si potrebbe trovare ad avere nello stesso mese sia i pagamenti riattivati che quelli ordinari.Tale osservazione non è da prendere come un incentivo a non usufruire della proroga, bensì ad effettuare una valutazione non dettata dalla sola opportunità di slittare un pagamento; ovviamente sono sempre a disposizione anche nell’assisterVi per pianificare i pagamenti futuri in caso di adesione alla proroga.

GARANZIE PER FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRESE

Questo decreto prevede due tipologie di garanzie:

A) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

  1. Garanzia è concessa gratuitamente
  2. Sono ammesse imprese che hanno fino a 499 dipendenti
  3. Garanzia fino al 90% del finanziamento
  4. Durata fino a 72 rate (6 anni)
  5. Limite del finanziamento:
    – il doppio del costo del personale dipendente
                 oppure in alternativa 
    – il 25% del fatturato del 2019
  6. in alternativa alla garanzia diretta è prevista la riassicurazione fino al 100% a patto che la garanzia principale sia limitata al 90% del finanziamento
  7. è possibile ottenere finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito a patto che il nuovo finanziamento sia superiore almeno del 10% rispetto al credito rinegoziato
  8. La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”

Casistiche particolari per le PICCOLE MEDIE IMPRESE:

  • Per garanzia fino a 25.000,00 euro:
    • garanzia sul 100% del finanziamento
    • non è prevista valutazione del merito creditizio
    • preammortamento 24 mesi
    • durata 72 mesi (6 anni)
    • il tasso dovrebbe essere tra 1,2 – 2% circa

  • Per garanzia fino a 800.000,00 euro, oltre a quanto già indicato nei punti da 1 a 8 all’inizio:
    • la garanzia può arrivare fino al 100%, aggiungendo a quella del 90% prevista dal decreto, un’ulteriore 10% concesso da soggetti abilitati a rilasciare garanzie 

Per l’attuazione bisogna attendere autorizzazione della Commissione Europea. Intanto ci sono banche che già raccolgono le domande.

B) GARANZIA SACE

Questa garanzia si attiverà successivamente all’esaurimento dei fondi previsti per la garanzia di cui sopra.

  • Garanzia per finanziamenti non superiore a 72 mesi (6 anni), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi
  • l’impresa non deve rientrare nella categorie delle imprese in difficoltà e al 29 febbraio non deve avere esposizioni deteriorate
  • Limite del finanziamento:
    • il doppio del costo del personale dipendente

      oppure in alternativa

    • il 25% del fatturato del 2019
  • La garanzia copre:
    • il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
    • 80% del finanziamento per imprese con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro e con più di 5.000 dipendenti
    • 70% del finanziamento per imprese con un fatturato superiore a 5 miliardi di euro
  • I costi per il rilascio della garanzia sono:
    • 1 anno 0,25% del finanziamento
    • 2 – 3 anno 0,50% del finanziamento
    • 4 – 6 anno 1% del finanziamento
  • chi beneficia di tali finanziamenti:
    • non può distribuire utili
    • deve garantire i livelli occupazionali
  • il finanziamento deve essere destinato a:
    • sostenere i costi del personale
    • investimenti in stabilimenti produttivi in Italia

C’è una procedura semplificata per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, le quali dovranno rivolgersi alla banca la quale si interfaccerà con la SACE per il rilascio della garanzia.


RITENUTE D’ACCONTO

Per coloro che:

  • nell’anno 2019 non hanno effettuato ricavi superiori ai 400.000,00 euro
  • non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato

possono rilasciare una dichiarazione in cui viene richiesto di non applicare la ritenuta d’acconto per gli incassi ricevuti tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.
L’importo delle ritenute d’acconto incassate le dovrete riversare entro il 31.07.2020 in un’unica rata o in 5 rate mensili a partire da Luglio 2020.
Vi esorto a contattarmi personalmente prima di usufruire di tale opzione.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Se l’importo del 1 trimestre delle marche da bollo sulle fatture elettroniche è inferiore ad € 250 si possono versare insieme a quelle del 2 trimestreSe la somma dell’importo del 1 e 2 trimestre dell marche da bollo sulle fatture elettroniche è inferiore ad € 250 si possono versare insieme a quelle del 3 trimestre.

Autore: Studio di Consulenza Tributaria Capitoli