Contrasto e contenimento della diffusione del Coronvirus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Coronavirus. Ognuno deve fare la sua parte per il contenimento del contagio da Covid 19.

In attuazione del Protocollo del 14 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Deve, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

CREDITO D’IMPOSTA SULE PRESTAZIONI DI SANIFICAZIONE

Aggiornamento al 60% con il Decreto Rilancio

Si ricorda infine che per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, causa emergenza sanitaria da coronavirus, l’art.64 del Decreto Cura Italia ha disposto per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di 20.000 euro) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19. 


Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, con il quale saranno definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.
In attesa di chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate, ci si augura che tale credito sia riconosciuto non solo per i servizi di “sanificazione” (richiamati dalla norma del Decreto Cura Italia) ma anche per quelli di disinfezione finalizzati ancora di più a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Relativamente alle “prestazioni di servizi di pulizia”, la circolare 14/E del 2015 richiama espressamente soltanto i codici attività ATECO 2007.

Natura delle prestazioni di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione

Dopo aver elencato i codici che rientrano nella Tabella ATECO 2007 e quelli invece estranei, occorre analizzare in cosa consistono i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione1.

In particolare agli effetti dell’art.1 del Decreto 7 luglio 1997, n. 274, le attività di pulizia, di sanificazione, di disinfezione e disinfestazione sono così definite:

1. Attività di pulizia: riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. In particolare i servizi di puliziaconsistono nel rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche, eventualmente, con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un’operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.

2. Attività di sanificazione: riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. In particolare i servizi di sanificazione consistono nella rimozione meccanica dello sporco da superfici e oggetti mediante l’uso di detergenti specifici che eliminano la carica batterica e gli agenti contaminanti che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) finalizzati a riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

3. Attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. In particolare i servizi di disinfezione consistono nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica (disinfettanti specifici), o fisica (calore secco, vapore d’acqua, acqua bollente) o meccanica (filtri per trattenere le spore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni e deve essere sempre preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l’efficacia.

4. Attività di disinfestazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

Per completezza di informazioni inseriamo la definizione di attività di bonifica che utilizziamo in ambito aeraulico (bonifica degli impianti aeraulici – UTA e canalizzazioni aerauliche).


L’attività di bonifica è una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

Errata fatturazione

Come disposto dall’art.6, comma 9-bis del D. Lgs n. 471/97, qualora per errore i servizi di sanificazione e/o disinfezione siano stati fatturati dall’impresa di pulizie in “reverse charge” anziché con modalità ordinaria, il committente ha il diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente, mentre l’impresa che ha eseguito la prestazione di sanificazione o disinfezione seppur debitore dell’imposta, non è obbligata all’assolvimento della stessa, ma è punita con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il committente. 
Tale violazione è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 di 250 euro (sanzione minima) a seconda del momento in cui ci si ravvede.

fonte: Assolombarda.it